Riscatto della laurea e benefici amianto: domanda amministrativa e onere della prova (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 368 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con valorizzazione del periodo di studi universitari oggetto di riscatto va accertato dal giudice contabile anche quando l’amministrazione di appartenenza abbia già trasmesso all’INPS i dati necessari e residui solo l’adempimento dell’ente previdenziale; la mancata o incompleta trasmissione dei flussi informativi non incide sulla sussistenza del diritto, ormai maturato con il provvedimento di riscatto e il pagamento integrale del contributo. La domanda volta al riconoscimento dei benefici pensionistici per esposizione all’amianto è invece inammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., se non è stata preceduta dalla domanda amministrativa all’INPS, ente debitore della prestazione: la certificazione INAIL, rilasciata a diverso fine, non equivale all’istanza amministrativa. Nel merito, i benefici spettano ai lavoratori esposti per un periodo non inferiore a dieci anni in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro su otto ore giornaliere, con onere della prova a carico dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva prestato servizio presso il Ministero della difesa quale sottufficiale della Marina militare fino al 1982 e, successivamente, come dipendente civile dello stesso Ministero, fino al collocamento a riposo dall’1.07.2018. Aveva riscattato la laurea in giurisprudenza con decreto del 2004, previo pagamento integrale del contributo, e aveva ottenuto dall’INAIL una certificazione di esposizione all’amianto per complessivi 8 anni, 1 mese e 19 giorni.
Nel provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia non era stato computato né il periodo di laurea riscattato, né alcun beneficio per esposizione all’amianto. Dopo una diffida rimasta senza risposta, il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo la valorizzazione del periodo di studi e, in subordine, la restituzione del contributo versato, oltre al riconoscimento dei benefici previdenziali per l’amianto. L’INPS ha eccepito l’improponibilità della seconda domanda, la prescrizione e l’infondatezza nel merito. Il giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della difesa.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Ministero della difesa ha confermato di aver valorizzato il quadriennio di laurea nel prospetto dei servizi utili e di aver trasmesso all’INPS il modello PA04 tramite il software Pensioni S7, con tutti i benefici economici spettanti. Il mancato utilizzo della nuova procedura Passweb è giustificato dalla circostanza che, all’epoca, le relative disposizioni non erano ancora state diramate. La Corte ha quindi accertato il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dall’1.07.2018, con la valorizzazione di quattro anni corrispondenti alla laurea, condannando l’INPS alla corresponsione dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, secondo la regola dell’assorbimento indicata da Corte conti, sezioni riunite, sent. 10/QM/2002.
Sul secondo motivo, la Corte ha accolto l’eccezione di improponibilità. La domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla presentazione dell’istanza amministrativa all’ente tenuto all’erogazione della prestazione, cioè all’INPS. Gli atti dimostrano che tale istanza non è stata mai presentata. Non rileva la certificazione INAIL, poiché l’istanza a detto ente non era indirizzata al soggetto debitore della prestazione, ma era finalizzata al solo rilascio della certificazione di esposizione. La Corte richiama sul punto Cass. civ., sez. VI, sent. n. 3390/2017 e proprie precedenti decisioni della stessa sezione.
La domanda è dunque inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., che sanziona il ricorso pensionistico proposto su domande non ancora esaminate in sede amministrativa.
Con carattere assorbente, la Corte rileva comunque l’infondatezza nel merito. L’art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003 richiede un’esposizione non inferiore a dieci anni, in attività comportanti concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro su otto ore giornaliere. Il ricorrente, pur titolare di certificazione INAIL per numerosi periodi su navi della Marina militare, non ha dimostrato né il periodo giornaliero medio di otto ore, né il superamento della soglia di concentrazione; l’esposizione accertata, pari a 8 anni, 1 mese e 19 giorni, non raggiunge comunque la soglia decennale. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni e la soccombenza parziale.
Nota della Redazione
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