Acquisizioni societarie indirette degli enti locali fortemente circoscritte a esigenze eccezionali (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 78 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione di una partecipazione indiretta in una società è soggetto all’onere di motivazione analitica di cui all’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016, che non può essere assolto mediante rinvio integrale per relationem ad atti e documenti della società partecipata. La Corte dei conti verifica non la convenienza economica dell’operazione, ma la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione. L’acquisizione di nuove partecipazioni pubbliche, anche indirette, è consentita solo in presenza di esigenze eccezionali, con onere di dimostrare l’indispensabilità e l’infungibilità dello strumento societario.

Il Fatto

Un Comune socio di una società in house providing, affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale, ha autorizzato con delibera consiliare l’acquisizione della totalità delle quote di una società privata operante nel medesimo settore, progetto definito dalla partecipata come rinforzamento industriale. La delibera comunale è stata trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016.

L’operazione prospettata prevedeva una scissione parziale proporzionale interna al gruppo societario destinato all’acquisto, con trasferimento del ramo operativo alla target e mantenimento dell’immobile in capo alla scindente. La complessa e frammentaria documentazione trasmessa da una pluralità di enti locali ha reso difficoltosa la ricostruzione del perimetro dell’operazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione assegnata alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022: il controllo si appunta sulla conformità dell’atto ai criteri e non si traduce in una cogestione dell’attività amministrativa. Il perimetro è quello individuato dalle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022: verifica della completezza e adeguatezza degli approfondimenti, dell’affidabilità delle stime e della coerenza delle conclusioni.

La delibera consiliare non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione: il dispositivo autorizza l’acquisto delle quote di una sola società, mentre la documentazione fa riferimento a un gruppo societario e a una scissione che investe entrambe le società. Manca ogni indicazione dei costi dell’operazione gravanti sulla partecipata, del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria e delle garanzie a tutela della parte acquirente.

La motivazione è integralmente rinviata per relationem alla delibera del Consiglio di amministrazione della partecipata e ai relativi allegati. La Sezione osserva che il rinvio non può limitarsi alla mera indicazione della fonte, ma deve esplicitare le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali, sì da consentire una autonoma valutazione dell’ente procedente.

Quanto ai vincoli di scopo e di attività di cui all’art. 4 TUSP, la delibera non dà conto dei presupposti di stretta necessità dell’acquisto di un’ulteriore partecipazione, risultando la gestione del servizio già affidata alla società in house. Lo schema di statuto della target presenta un oggetto sociale più ampio di quello della partecipata, incoerente con la logica del rinforzamento addotta. L’operazione contrasta con il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP.

Sul piano della compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, le argomentazioni della delibera non risultano esaustive; l’ente non indica il complessivo esborso finanziario. Quanto alla sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, e alla convenienza economica, la delibera si limita ad affermare che l’operazione non comporta oneri per l’amministrazione in ragione della natura indiretta della partecipazione.

La Sezione rileva, infine, che l’acquisizione avverrebbe senza previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica e che le risorse della partecipata restano pubbliche, con il rischio che il nuovo organismo in mano pubblica venga gravato di passività estranee all’interesse pubblico affidato alla cura della società. Il parere conclude per la non conformità della delibera e dell’operazione alle norme del d.lgs. n. 175/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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