Pensione di reversibilità al figlio inabile: requisito sanitario ed economico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 17 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di reversibilità spettante al figlio maggiorenne inabile, il riconoscimento del diritto presuppone il concorso di due requisiti distinti: il requisito sanitario, costituito dall’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 8 L. 222/1984, e il requisito economico della vivenza a carico del dante causa al momento del decesso. Il requisito economico si articola nello stato di bisogno del superstite e nel mantenimento abituale da parte del genitore. Lo stato di non autosufficienza economica si accerta raffrontando il reddito individuale del superstite, depurato dei redditi non computabili per legge, con il limite reddituale previsto per gli invalidi civili totali. Le provvidenze esenti da imposizione IRPEF, tra cui la pensione di invalidità civile, non rilevano ai fini del superamento del limite reddituale. Il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria, ma si sostanzia in una cognizione piena del rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente, figlio maggiorenne di una titolare di pensione a carico della gestione pubblica, ha chiesto la pensione di reversibilità della madre, deceduta nel gennaio 2021, deducendo la convivenza, la vivenza a carico e l’inabilità totale al lavoro accertata in sede di C.T.U. davanti al Tribunale di Lecce.
L’INPS ha respinto la domanda sul rilievo dell’insussistenza del requisito sanitario, non riconoscendo il ricorrente impossibilitato a proficuo lavoro. L’Istituto, costituendosi, ha contestato anche il requisito della vivenza a carico. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei con interessi e rivalutazione. Il Giudice ha disposto l’acquisizione di documentazione reddituale e di un parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Giudice muove dalla qualificazione del giudizio pensionistico, privo di struttura impugnatoria e volto a una cognizione piena dell’an e quantum del trattamento, con esclusione di ogni sindacato sui vizi di legittimità degli atti amministrativi. Sul piano sostanziale rileva l’art. 1, comma 41, L. 335/1995, che ha esteso alle pensioni pubbliche la disciplina dei superstiti dell’assicurazione generale obbligatoria, richiamando il regime dell’art. 13 R.D.L. 636/1939, come sostituito dall’art. 22 L. 903/1965.
Quanto al requisito economico, la Corte richiama i criteri della circolare INPS n. 185 del 18 novembre 2015, valorizzati in una propria precedente decisione. Lo stato di bisogno si misura sulla condizione di non autosufficienza economica in relazione alle esigenze alimentari medie, alle fonti di reddito e ai proventi di altri familiari. Il limite è individuato nel trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. Per i figli inabili superstiti, con decessi successivi al 31 ottobre 2000, il parametro è quello dell’art. 14-septies L. 33/1980 per gli invalidi civili totali.
Nel caso concreto la Corte desume lo stato di bisogno dall’assenza di dichiarazioni reddituali negli anni 2019, 2020 e 2021, certificate dall’Agenzia delle Entrate, e dall’esclusione di un concorso della coniuge separata nel mantenimento. La titolarità di una pensione di invalidità civile non esclude il requisito, trattandosi di provvidenza esente da IRPEF e non computabile. La convivenza risulta dal certificato di stato di famiglia storico. Quanto al mantenimento abituale, per i figli conviventi oltre i 18 anni è sufficiente accertare la non autosufficienza economica.
Sul requisito sanitario il Giudice aderisce alle conclusioni del Collegio Medico Legale, ritenute logicamente coerenti, che hanno collocato la totale e permanente inabilità lavorativa a data anteriore al decesso della madre. Il quadro polipatologico documentato trova pieno riscontro nei referti specialistici e nella perizia del C.T.U. del Tribunale di Lecce. L’INPS non ha formulato rilievi critici su tali conclusioni.
La Corte riconosce quindi il diritto alla reversibilità con decorrenza dal giorno successivo al decesso, con arretrati maggiorati di interessi legali e, nei limiti del maggior differenziale, di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, con distrazione in favore della procuratrice anticipataria.
Nota della Redazione
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