Ordine di demolizione, atto dovuto e sanabilità delle opere abusive (TAR Sicilia n. 3214 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere è atto dovuto e vincolato, emanato senza indugio, e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria tipizzata che si ricollega a un presupposto di fatto rientrante nella sfera di controllo dell’interessato. Non spetta all’Amministrazione verificare la sanabilità delle opere ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001: è onere dell’interessato incardinare l’apposito procedimento. La valutazione sulla possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, appartiene alla fase esecutiva e non può costituire vizio dell’ordine di demolizione. La precarietà strutturale di un manufatto non ne esclude la riconducibilità alla nozione di nuova costruzione quando l’opera sia stabilmente asservita all’attività, difettando solo la precarietà funzionale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’attività di autotrasporto merci e noleggio di autocarri, è proprietaria di due lotti sui quali conduce l’impresa. In esito a un sopralluogo della Polizia Locale, il Comune ha accertato la realizzazione di un manufatto in ferro adibito a deposito temporaneo delle merci e di due prefabbricati, uno destinato a ufficio e l’altro a magazzino, in assenza di permesso di costruire. Con ordinanza del 29.05.2020 il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere entro novanta giorni.

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, l’omessa verifica di sanabilità, la natura precaria delle opere, la mancata valutazione della sanzione pecuniaria sostitutiva e il difetto di motivazione. Ha proposto anche domanda risarcitoria. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo, relativo alle garanzie partecipative, il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’ordine di demolizione è atto dovuto e, in quanto misura sanzionatoria di natura vincolata, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento: l’abuso rientra nella sfera di controllo dell’interessato. Il motivo è quindi infondato.

Quanto alla dedotta omessa verifica di sanabilità, il TAR chiarisce che non spetta all’Amministrazione accertare d’ufficio la sussistenza dei presupposti dell’art. 36 d.p.R. n. 380/2001. È semmai onere dell’interessato attivare il procedimento di sanatoria, che nella specie non risulta mai richiesto. Per le medesime ragioni è infondato il motivo sull’art. 34 d.P.R. n. 380/2001: la valutazione circa l’applicabilità della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva all’ingiunzione, e la sua mancata considerazione non vizia l’ordine di demolizione.

Sul terzo motivo, il Collegio affronta la questione della precarietà. La tesi della ricorrente — secondo cui le opere servirebbero al ricovero temporaneo delle merci per brevi periodi — è contraddetta dalla stessa istanza risarcitoria, con cui si assume che la rimozione priverebbe l’impresa dei beni strumentali necessari alla prosecuzione dell’attività. Ne deriva che i manufatti sono stabilmente asserviti all’attività lavorativa: la precarietà strutturale non incide sulla precarietà funzionale. Le strutture prefabbricate, ove destinate a durare nel tempo e ad alterare stabilmente lo stato dei luoghi, sono vere e proprie costruzioni soggette a titolo abilitativo.

Infine, il quinto motivo è rigettato perché l’obbligo motivazionale delle misure repressive edilizie è assolto mediante la puntuale indicazione delle opere abusive, non richiedendo ulteriori valutazioni sull’interesse pubblico. Il Collegio richiama la concezione sostanziale dell’obbligo di motivazione, rispettato quando il destinatario è in grado di comprendere le ragioni dell’atto e di accedere alla tutela giurisdizionale, come avvenuto nella specie.

Caduta la domanda impugnatoria, è rigettata anche quella risarcitoria, non ravvisandosi profili di illegittimità. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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