Rimborso spese legali militari escluso per condotta negligente anche senza condanna penale (TAR Calabria n. 1579 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, convertito in legge n. 135/1997, essendo norma di stretta applicazione che incide sulla spesa pubblica, presuppone che il procedimento penale promosso contro il dipendente per fatti connessi al servizio si sia concluso con una pronuncia che ne escluda la responsabilità, valutando come inesistenti i profili fattuali o la fattispecie soggettiva dell’illecito. Tale beneficio non spetta quando la condotta sia stata posta in essere semplicemente “in occasione” dell’attività lavorativa e non in stretta esecuzione dei doveri d’istituto, né quando emergano profili di negligenza, ancorché non integranti un fatto penalmente rilevante. Il provvedimento di diniego risulta congruamente motivato anche per relationem con rinvio ai pareri dell’Avvocatura dello Stato, purché gli atti siano chiaramente indicati e accessibili alla parte.
Il Fatto
Alcuni militari dell’Arma dei Carabinieri Forestale impugnavano le determinazioni con cui il Ministero della Difesa aveva respinto le loro istanze di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale. I ricorrenti erano stati sottoposti a misura interdittiva per l’ipotesi di falso in atto pubblico, avendo attestato in un verbale di aver eseguito un sopralluogo in data diversa da quella reale. Il giudice del riesame aveva annullato la misura e, successivamente, il g.i.p. aveva disposto l’archiviazione del procedimento. Il Ministero, sulla base dei pareri dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, negava il rimborso ritenendo la condotta dei militari negligente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha rigettato le censure dei ricorrenti, ritenendo infondata la dedotta carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati. La motivazione per relationem, con rinvio ai pareri dell’Avvocatura dello Stato, è stata ritenuta legittima in quanto i pareri erano chiaramente indicati e successivamente acquisiti dagli istanti, in conformità alla giurisprudenza citata (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 gennaio 2026, n. 1291).
Nel merito, il Collegio ha ricostruito la portata dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, convertito in legge n. 135/1997, quale norma di stretta applicazione. Il beneficio del rimborso spetta solo quando sussista un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il comportamento oggetto del procedimento, e non quando la condotta sia stata meramente posta in essere “in occasione” dell’attività lavorativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 settembre 2020, n. 5655). La pronuncia favorevole deve inoltre escludere in ogni caso la responsabilità del dipendente, valutando come inesistenti i profili fattuali o soggettivi dell’illecito (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3936).
Applicando tale principio alla vicenda, il TAR ha rilevato che sia il Tribunale del riesame sia la richiesta di archiviazione del p.m. avevano comunque evidenziato l’alterazione della data del verbale e una condotta colposa dei militari, configurante un “falso innocuo”. L’esclusione del dolo necessario per integrare il reato non equivale a una piena esclusione della responsabilità, essendo emerso un contegno negligente e non aderente al modello di espletamento del servizio. Ne consegue che il parere dell’Avvocatura, aderente alla pronuncia del riesame e al decreto di archiviazione, ha correttamente escluso i presupposti per il rimborso, essendo irrilevante la diversa ricostruzione fattuale prospettata dai ricorrenti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.