Foglio di via obbligatorio tra prevenzione e discrezionalità amministrativa (TAR Lombardia n. 185 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio è misura di prevenzione di carattere preventivo, adottabile sulla base di elementi di fatto che, secondo un canone di ragionevolezza, inducano l’amministrazione a ritenere un soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Non è necessario che il destinatario abbia riportato condanne penali, risultando sufficienti precedenti di polizia. La misura presuppone un giudizio di pericolosità fondato su comportamenti attuali, che rivelino un’oggettiva e apprezzabile probabilità di commissione di reati. L’ampia discrezionalità dell’Autorità di Polizia sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i profili dell’abnormità dell’iter logico, della macroscopica illogicità e del travisamento della realtà fattuale.

Il Fatto

Con provvedimento del Questore di Milano, a carico del ricorrente veniva disposto il foglio di via obbligatorio con rimpatrio nel Comune di abituale dimora. Il provvedimento si fondava su una manifestazione svoltasi in Milano, nel corso della quale il ricorrente aveva violato l’obbligo, allora vigente, di indossare i dispositivi di protezione individuale per il contenimento del contagio da COVID-19, incitando gli altri manifestanti a fare altrettanto, e su precedenti di polizia per rissa, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e percosse.

Il ricorrente presentava ricorso gerarchico al Prefetto di Milano, rigettato con il decreto oggetto del giudizio. Il Tribunale respingeva la domanda cautelare e, all’udienza pubblica, la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il foglio di via aveva durata biennale decorrente dall’emanazione e aveva cessato di produrre effetti, sicché il ricorrente non avrebbe tratto alcuna utilità da una pronuncia di accoglimento. La domanda di risarcimento del danno, solo formalmente proposta e priva di articolazione, è dichiarata inammissibile.

Nel merito, il ricorso è comunque infondato. È respinta per manifesta genericità la censura di incompetenza dell’autorità amministrativa a decidere in ordine alla violazione del diritto di libera circolazione e soggiorno tutelato dall’art. 16 Cost.

Il Collegio richiama l’art. 1 del D.Lgs. n. 159/2011: la misura di allontanamento è di carattere preventivo e può essere adottata sulla base di elementi di fatto che inducano a ritenere il soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Non è necessario, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che il destinatario abbia riportato condanne penali: sono sufficienti i precedenti di polizia.

Secondo la giurisprudenza richiamata, la misura è finalizzata a prevenire i reati, non a reprimerli, e presuppone un giudizio di pericolosità fondato su comportamenti attuali, valutati secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità di Polizia. L’esercizio dell’ampia discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità, salvo che per abnormità dell’iter logico, macroscopica illogicità e travisamento della realtà fattuale. Il Collegio cita T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30.1.2023, n. 1682 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 1.4.2022, n. 2202.

Nel caso concreto, il comportamento tenuto dal ricorrente, che ha invitato altri a seguirne l’esempio, non è isolato, in relazione ai precedenti di polizia a suo carico. La legittimità del provvedimento impugnato è pertanto confermata e il ricorso respinto, con condanna alle spese processuali liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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