Energia gratuita non ritirata e giurisdizione TSAP anche per medie derivazioni (TAR Trentino-Alto Adige n. 23 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso dovuto per l’energia idroelettrica gratuita non ritirata costituisce elemento essenziale del sinallagma sotteso alla concessione di derivazione, il cui oggetto principale resta la gestione della derivazione idrica. Esso incide in modo diretto sulla gestione del demanio idrico e appartiene alla materia delle acque pubbliche. La giurisdizione di legittimità in unico grado spetta pertanto al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143 r.d. n. 1775/1933, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La classificazione della derivazione come piccola, media o grande non muta il presupposto sostanziale dell’ascrizione: l’onere di cessione gratuita è parte del corrispettivo concessorio anche per le medie derivazioni. Resta salva la riproposizione del giudizio davanti al TSAP nei termini dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Comune ricorrente è contitolare, come socio maggior gestore, di una concessione per un’utenza idroelettrica. Secondo la classificazione dell’art. 6 r.d. n. 1775/1933 si tratta di piccola derivazione; per l’art. 1 L.P. n. 2/2015 di media derivazione. L’Ufficio provinciale gli ha intimato il pagamento, per il primo semestre 2023, dell’importo dovuto a titolo di energia elettrica gratuita non ritirata, in forza dell’art. 1 L.P. n. 18/1972 e dell’art. 13 dello Statuto speciale.
Il Comune ha impugnato la nota direttoriale e gli atti presupposti: il decreto del Presidente della Provincia di determinazione del compenso unitario per il 2023, la decisione della Giunta che ha ritenuto vantaggioso richiedere il compenso monetario, la deliberazione della Giunta che aveva autorizzato il Presidente a fissarlo. Ha chiesto in via preliminare la rimessione in termini per errore scusabile e ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando una risalente pronuncia del TRGA e la sua conferma in appello. La Provincia ha eccepito l’irricevibilità e contestato nel merito.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica la Presidente ha avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che il Collegio avrebbe potuto porre a fondamento della decisione la questione pregiudiziale del difetto di giurisdizione. La questione è dirimente e il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il Collegio muove dalla giurisprudenza formatasi su un istituto analogo, introdotto dall’art. 12, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 79/1999 per effetto dell’art. 11-quater d.l. n. 135/2018, convertito con modificazioni. La disposizione consente alle Regioni di imporre ai concessionari di grandi derivazioni la cessione annuale e gratuita di energia, in misura commisurata alla potenza nominale media. Sui provvedimenti applicativi sono sorti contenziosi nei quali è stata sollevata l’eccezione di giurisdizione.
I Tribunali amministrativi aditi hanno declinato la giurisdizione in favore del TSAP; alcune decisioni hanno trovato conferma nel Consiglio di Stato (Sez. VII n. 8919/2022 e n. 7467/2022). La quantificazione del canone e il correlato obbligo di pagamento incidono in modo diretto sulla gestione del demanio idrico, poiché il canone è la controprestazione necessaria per accedere allo sfruttamento delle acque. La cessione di energia, peraltro monetizzata, è prestazione dedotta in obbligazione e corrispettivo inserito nel sinallagma concessorio. In linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 18827/2019), i provvedimenti di determinazione del canone rientrano nella materia delle acque pubbliche.
Il Collegio non ravvisa ragioni per deflettere da questo principio, che si attaglia alla fattispecie anche se riferita a una media derivazione. La classificazione della derivazione e i motivi che vi si appigliano non incidono sul presupposto sostanziale: l’onere di cessione gratuita è elemento essenziale della concessione di derivazione idroelettrica, grande o media che sia, della quale è palese l’afferenza al regime delle acque. Il compenso per l’energia non ritirata è parte essenziale del corrispettivo inserito nel sinallagma. La causa è quindi rimessa al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, davanti al quale il giudizio può essere riproposto nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti della domanda. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della particolarità della materia e dell’evoluzione giurisprudenziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.