Contratto budget ASP vincolato alle direttive regionali, doglianze inammissibili (TAR Sicilia n. 2416 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fase della c.d. contrattazione del budget tra azienda sanitaria e struttura accreditata non è assimilabile a una libera contrattazione privatistica, ma costituisce ripartizione delle risorse regionali disponibili nel rispetto dei criteri fissati a livello regionale. L’azienda sanitaria non può discostarsi dalle direttive dei decreti di quantificazione degli aggregati per assegnare budget maggiorati o personalizzati secondo metodi non approvati dall’Amministrazione regionale. Ne consegue l’inammissibilità delle censure che investono i soli aspetti vincolati del contratto budget, senza impugnare gli atti regionali di programmazione. La mancata consegna della scheda sulle motivazioni tecniche del livello quali-quantitativo delle prestazioni costituisce mera irregolarità non refluente sulla legittimità. Il rigetto dell’istanza caducatoria comporta quello della domanda risarcitoria per difetto del presupposto dell’illiceità della condotta.

Il Fatto

Una società di medicina riabilitativa accreditata con il servizio sanitario regionale impugna il contratto di attribuzione del budget per l’annualità 2018, stipulato il 22 gennaio 2019, con cui l’azienda sanitaria provinciale le ha assegnato un budget inferiore al fatturato 2018. La ricorrente espone di aver erogato prestazioni in misura eccedente il tetto assegnato, maturando un extra budget, nell’aspettativa di essere premiata per la qualità dell’attività svolta.

Deduce che l’Amministrazione regionale, anche per il 2018, ha confermato il budget dell’anno precedente, privilegiando il criterio della spesa storica e rinviando al 2019 l’introduzione dei meccanismi premiali. Lamenta inoltre la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, la tardiva stipulazione “ora per allora”, la mancata consegna della scheda motivazionale e l’illegittimità di alcune clausole contrattuali, chiedendo l’annullamento degli atti e la condanna al risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama integralmente la propria sentenza n. 876/2024, di cui condivide le argomentazioni, e ricostruisce la natura della fase di assegnazione del budget. Il necessario rispetto delle direttive regionali e dei vincoli di bilancio esclude che essa possa essere assimilata a una libera contrattazione privatistica tra soggetti operanti su un mercato concorrenziale. Si tratta piuttosto della ripartizione, sulla base dei trasferimenti regionali, delle risorse disponibili e nel rispetto dei criteri fissati a livello regionale per garantire la tutela del diritto alla salute.

Da ciò deriva che non rientra nei poteri dell’azienda sanitaria discostarsi dalle direttive stabilite dai decreti di quantificazione degli aggregati per addivenire ad assegnazioni di budget maggiorate o personalizzate, fondate su metodi applicativi e valutativi non approvati dall’Amministrazione regionale. Sul punto il Collegio richiama il precedente del CGA, sez. giur., 17 luglio 2023, n. 438.

Il ricorso, in quanto volto a censurare il contratto budget e non anche i decreti regionali di quantificazione degli aggregati, è pertanto inammissibile per essere incentrato su doglianze aventi ad oggetto gli aspetti vincolati dello stesso. Restano assorbiti in questa conclusione il primo, il secondo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e il nono motivo, compresa la censura sul contraddittorio endoprocedimentale.

Il terzo motivo è infondato: la mancata consegna della scheda recante le motivazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livello quali-quantitativo delle prestazioni costituisce, al più, una mera irregolarità non refluente sulla legittimità dell’atto. L’ottavo motivo è parimenti infondato, perché costituisce specifico onere del soggetto che sottoscrive il contratto verificare di possedere le competenze e l’idoneità organizzativa per eseguire le prestazioni, essendo il contratto fonte delle reciproche obbligazioni ex art. 1372 c.c.

Anche l’ultimo motivo è infondato, non avendo la ricorrente prodotto il D.A. n. 2087/2018 né indicato la parte dell’atto programmatorio in contrasto con le previsioni contrattuali. Il Tribunale dichiara quindi il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, rigetta l’istanza istruttoria perché manifestamente superflua e, di conseguenza, rigetta la domanda risarcitoria per difetto del presupposto dell’illegittimità della condotta, liquidando le spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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