Intesa debole con gli enti locali e potere surrogatorio regionale nel TPL (TAR Molise n. 221 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trasporto pubblico locale l’intesa tra Regione ed enti locali prevista dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 422/1997, come attuata dall’art. 11 L.R. Molise n. 19/2000, ha natura debole: essa dà luogo a codeterminazione procedimentale, ma il dissenso degli enti locali è superabile. La Regione, esperite le trattative e attivata la conferenza di servizi, può adottare unilateralmente la rete dei servizi minimi con motivazione congrua sulle ragioni dell’insuccesso. Il potere surrogatorio esercitato in difetto di accordo ha gli stessi contenuti del potere originario: comprende variazioni non solo qualitative ma anche quantitative degli standard, entro il limite del bilancio regionale. Le modifiche e gli aggiornamenti della rete entro la soglia del 7% dell’ammontare chilometrico rientrano nella competenza dirigenziale, senza necessità di rinnovare il procedimento di cui all’art. 11.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva servizi di trasporto pubblico locale in Molise, in concorrenza con la controinteressata. Due precedenti pronunce del TAR Molise, confermate in sede di ottemperanza, avevano annullato l’affidamento diretto dei c.d. servizi aggiuntivi e la pianificazione della rete per difetto di istruttoria e di intesa con gli enti locali.
La Regione ha poi ridefinito integralmente la rete con una nuova delibera di Giunta, supportata da una società in house del Ministero, e ha affidato in via provvisoria le tratte ai gestori uscenti in attesa della gara. La ricorrente ha impugnato la delibera e la determina di affidamento per elusione del giudicato e per vizi propri, chiedendo anche l’ostensione degli atti istruttori. Ha resistito la Regione; la controinteressata ha proposto ricorso incidentale condizionato. Dopo due sentenze non definitive, la causa è giunta alla decisione definitiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il procedimento di formazione della rete come snodato in quattro passaggi: verifica del piano regionale dei trasporti; intesa con gli enti locali nelle forme dell’accordo di programma; contenuto dell’accordo su quantità e qualità dei servizi; definizione unilaterale degli standard in difetto di accordo entro il termine. La censura procedimentale non coglie nel segno.
L’intesa di settore è qualificata debole sulla base di due argomenti: il comma 4 dell’art. 11 L.R. attribuisce alla Giunta il potere di provvedere sulla base delle disponibilità di bilancio in difetto di accordo; una lettura opposta attribuirebbe agli enti locali una posizione paritaria alla Regione e capacità paralizzanti del procedimento. La Regione ha convocato la conferenza di servizi in due distinte fasi, ha svolto una fase istruttoria con incontri e riscontri, ha recepito numerose osservazioni e ha motivato sull’insuperabilità del dissenso residuo.
Il potere esercitato in via surrogatoria ha, per il criterio del parallelismo dei poteri, gli stessi contenuti di quello originario: la mancata specificazione “di qualità dei servizi” nel comma 4 consente variazioni anche quantitative, contenute dal limite finanziario. È respinta anche la censura sull’adozione della rete prima dell’approvazione del nuovo piano regionale dei trasporti, allora allo stato di mera bozza.
Sul versante delle modifiche successive, il Collegio ritiene che gli aggiornamenti entro la soglia del 7% dell’ammontare chilometrico annuo rientrino nella competenza dirigenziale. Gli affidamenti provvisori delle nuove autolinee ordinarie, disposti per tutti i gestori uscenti in pendenza di gara, rispondono a esigenze di continuità del servizio e non integrano elusione del giudicato. La soppressione di singole corse è giustificata da una ricognizione della domanda effettiva e potenziale; la censura sul superamento del limite chilometrico è inammissibile per difetto di interesse, anche per l’abrogazione sopravvenuta della norma che lo prevedeva.
Nota della Redazione
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