Cessazione della materia del contendere per integrale soddisfacimento e revoca del fido (ABF Collegio di Bologna n. 3737 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, la dichiarazione dell’intermediario di aver soddisfatto, anche solo mediante impegno a corrispondere integralmente quanto richiesto dal ricorrente, è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere per venir meno del contrasto tra le parti. Analoga conclusione vale per la contestazione relativa all’attivazione di un fido non richiesto, quando l’intermediario ne confermi l’apertura ma dimostri di averlo revocato su richiesta del cliente, senza che risulti un utilizzo del fido produttivo di addebiti. In entrambi i casi viene meno l’interesse alla decisione, con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente, il 17 luglio 2025, riceveva un messaggio che lo avvisava di un accesso sospetto sulla propria carta di credito. Non riuscendo a verificare l’accaduto tramite l’applicazione, per una temporanea interruzione del servizio, contattava l’intermediario. Apprendeva così che il conto corrente era stato bloccato in via cautelativa perché erano stati disposti bonifici non autorizzati e che il dispositivo associato ai servizi di home banking era stato sostituito con altro terminale mobile.
Il ricorrente riferiva inoltre che, oltre ai giroconti e ai bonifici, era stato attivato un fido e innalzato il plafond del conto fino a 30.000 euro, senza alcuna richiesta in tal senso. L’intermediario, nelle controdeduzioni, rappresentava di aver rimborsato il 50% dell’importo richiesto e si impegnava a corrispondere il saldo residuo, oltre al contributo alle spese di procedura. Sull’attivazione del fido, in una prima fase, non forniva specifiche indicazioni.
La motivazione del Collegio
La controversia investe due profili distinti: da un lato la domanda restitutoria relativa alle operazioni disconosciute, dall’altro la contestazione dell’attivazione del fido. Il Collegio esamina separatamente i due aspetti e giunge, per entrambi, alla medesima conclusione.
Sul primo profilo, dagli atti risulta che l’intermediario ha inizialmente corrisposto una somma pari al 50% dell’importo richiesto, impegnandosi successivamente al versamento del saldo residuo, oltre al contributo alle spese di procedura. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dell’Arbitro, secondo cui la dichiarazione di avvenuto soddisfacimento, anche solo mediante impegno a corrispondere integralmente quanto richiesto, è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere per venir meno del contrasto tra le parti.
Sul secondo profilo, il Collegio rileva che la questione del fido è emersa in modo compiuto solo all’esito del supplemento istruttorio disposto nella riunione del 13 gennaio 2026, nonostante si trattasse di elemento già dedotto dal ricorrente sin dall’introduzione del ricorso. L’intermediario ha quindi confermato l’avvenuta apertura del fido, precisando di averne disposto la revoca in data 12 settembre 2025, su richiesta del cliente.
Alla luce di tale circostanza, la posizione oggetto di contestazione risulta rimossa, non evidenziandosi un utilizzo del fido tale da determinare addebiti in capo al ricorrente. Ne consegue che, anche con riferimento a tale profilo, deve ritenersi venuto meno l’interesse alla decisione.
Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere su entrambi i profili, assorbendo ogni ulteriore questione.
Nota della Redazione
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