Ottemperanza per la Carta del docente: accoglimento senza astreinte per la complessità procedimentale (TAR Sardegna n. 482 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’accoglimento della domanda di esecuzione di una sentenza di condanna dell’amministrazione non è condizionato dalla previa dimostrazione di un inadempimento colpevole, essendo sufficiente il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza, accolta la domanda, può nominare sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve, invece, essere esclusa quando sussistano “altre ragioni ostative”, ravvisabili nella complessità del procedimento esecutivo, nella serialità del contenzioso e nella natura del beneficio da riconoscere, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della somma di euro 500,00, da erogarsi mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato.
Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e, infine, il pagamento di una somma a titolo di astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la rituale notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione avesse ottemperato. Ha pertanto accolto il ricorso, disponendo l’esecuzione nel termine di centoventi giorni e nominando sin da ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigenti territoriali, per l’ipotesi di persistente inadempimento.
Quanto alla domanda di condanna alla penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Richiamando Ad. Plen. n. 15 del 25.06.2014, ha evidenziato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente al giudice di escludere l’astreinte in presenza di “altre ragioni ostative”, nozione autonoma rispetto alla manifesta iniquità. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, nella mole del contenzioso seriale e nella natura del beneficio, configurato come incentivo eventuale e non come mezzo di sostentamento.
La pronuncia, infine, ha condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate in misura ridotta in ragione della serialità delle controversie, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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