Incarichi dirigenziali ex art. 110 T.U.E.L., giurisdizione del giudice ordinario (TAR Liguria n. 359 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impiego pubblico privatizzato, le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. La riserva di giurisdizione amministrativa concerne solo le procedure concorsuali strumentali all’assunzione o alla progressione in area o fascia superiore. Gli atti di conferimento dell’incarico conservano natura negoziale privata, avendo come destinatari soggetti già in servizio e in possesso della relativa qualifica. Non integra il carattere concorsuale la sola redazione di una rosa di tre idonei da parte della commissione, se la scelta finale resta rimessa alla valutazione fiduciaria del Sindaco e la graduatoria non è vincolante.
Il Fatto
Il ricorrente partecipa a una selezione pubblica indetta dal Comune di Ventimiglia per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1, T.U.E.L. La commissione lo ammette in un primo momento al colloquio orale, poi lo esclude con determinazione dirigenziale, in ragione della cessazione del rapporto di lavoro con altro Comune. L’istanza di autotutela viene respinta dal Segretario generale; nelle more l’ente conclude la procedura e conferisce l’incarico alla controinteressata con decreto del Sindaco.
Il candidato escluso impugna l’esclusione e gli atti della procedura con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto davanti al TAR a seguito dell’opposizione dell’ente. Deduca carenza di motivazione, illegittimità delle fonti regolamentari sulla riserva di legge, violazione dei regolamenti comunali, vizi della composizione della commissione, incompetenza del Segretario e del Sindaco, e chiede il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica il Collegio segnala alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione. La questione viene rilevata d’ufficio e diventa decisiva: il Tribunale non esamina nel merito le censure, perché ritiene che la controversia non rientri nella propria giurisdizione.
Il percorso argomentativo muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 21600 del 2018, che richiama le Sezioni Unite n. 9281 del 2016, n. 20571 del 2014 e n. 8799 del 2017. In tema di impiego pubblico privatizzato, tutte le controversie inerenti a ogni fase del rapporto di lavoro, comprese quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali, spettano al giudice ordinario. La riserva in favore del giudice amministrativo riguarda soltanto le procedure concorsuali strumentali all’assunzione o alla progressione in area o fascia superiore.
Il Tribunale verifica quindi la concreta struttura della selezione. La scelta è rimessa al Sindaco nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei; la commissione formula una rosa di tre candidati; il Sindaco conferisce l’incarico al soggetto ritenuto maggiormente rispondente ai requisiti, secondo criteri espressamente discrezionali (attitudine al ruolo, visione strategica, stile di leadership).
Da qui la conclusione: manca il tratto caratterizzante la procedura concorsuale, cioè lo svolgimento di prove selettive con formazione di una graduatoria finale di merito di tutti i candidati, destinata a individuare in modo obiettivo il vincitore. Il richiamo è a TAR Lazio n. 13847 del 2020, che affronta un caso analogo. Né vale, in senso contrario, la sola circostanza che la commissione rediga una graduatoria sulla base dei punteggi: quelle modalità paraconcorsuali restano funzionali a una valutazione del candidato più idoneo e non superano la connotazione fiduciaria della scelta del Sindaco, secondo Cons. Stato n. 3993 del 2021, che individua nella graduatoria vincolante il quid proprium di ogni concorso.
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con conseguente impossibilità di esaminare le censure nel merito. Le spese sono integralmente compensate, attesa la definizione in rito su questione rilevata d’ufficio.
Nota della Redazione
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