Compenso del commissario ad acta liquidato in via equitativa (TAR Abruzzo n. 397 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso del commissario ad acta, nominato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., è liquidato dal giudice in via equitativa, con riguardo al valore della controversia e all’impegno professionale profuso, e deve essere posto a carico dell’amministrazione sostituita. La liquidazione prescinde dall’esito finale dell’ottemperanza e costituisce un autonomo accessorio del giudizio, funzionale a remunerare l’attività del commissario che ha consentito di superare lo stato di inadempienza.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla domanda di ottemperanza proposta da un privato nei confronti della Regione Abruzzo, rimasta inadempiente rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale de L’Aquila n. 169/2023, che aveva accertato un credito di natura economica. Con la sentenza di ottemperanza, il TAR aveva ordinato alla Regione di dare esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni.
Successivamente, su istanza della parte creditrice, il Tribunale aveva nominato un commissario ad acta per provvedere in luogo dell’amministrazione inottemperante. Il commissario aveva delegato le proprie funzioni a un funzionario della Prefettura, il quale, espletata l’istruttoria tecnico-contabile, aveva accertato l’integrale adempimento e chiesto al Tribunale la liquidazione di un’equa indennità a compenso dell’attività svolta.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel valutare l’istanza di liquidazione del compenso, richiama il principio secondo cui il giudice dell’ottemperanza deve determinare l’indennità spettante al commissario ad acta in misura congrua rispetto all’opera prestata, tenendo conto della natura e della complessità dell’incarico svolto.
Nella specie, il Tribunale osserva che il valore della controversia era contenuto e che l’attività commissariale, sebbene conclusasi con l’accertamento dell’integrale pagamento, aveva comunque richiesto lo svolgimento di un’istruttoria per risolvere le questioni tecnico-contabili insorte tra le parti e per imporre all’amministrazione l’adempimento dell’obbligo di pagamento.
La liquidazione viene pertanto effettuata in via equitativa, parametrando l’importo all’entità della prestazione resa e all’impegno professionale concretamente richiesto. Il giudice ritiene congrua la somma di euro 1.000,00, oltre oneri accessori di legge se dovuti, da porre a carico della Regione Abruzzo, quale amministrazione sostituita nell’adempimento. Tale soluzione risulta coerente con la funzione satisfattiva del giudizio di ottemperanza, poiché il costo dell’inerzia rimane definitivamente a carico dell’ente che ha reso necessario l’intervento sostitutivo.
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Nota della Redazione
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