Conto giudiziale non depositato: confermato il decreto di compilazione d’ufficio (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 282 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile che non provveda al deposito del conto giudiziale non può sottrarsi alle conseguenze della propria inerzia invocando il mancato riscontro dell’amministrazione, poiché l’obbligo di resa del conto grava in via primaria sul titolare della gestione. Il decreto del giudice monocratico che disponga la compilazione d’ufficio del conto, con applicazione della sanzione pecuniaria a carico dell’agente, ai sensi dell’art. 141, sesto comma, c.g.c., va confermato in via definitiva quando risulti provato il mancato adempimento. I conti giudiziali compilati d’ufficio senza contraddittorio con l’agente contabile sono improcedibili e devono essere restituiti all’amministrazione, affinché siano redatti dal segretario comunale ai sensi dell’art. 614, primo comma, lett. b), del r.d. n. 827/1924, poi parificati e depositati presso la sezione giurisdizionale.
Il Fatto
L’agente contabile, già economo di un comune, ha proposto opposizione avverso il decreto del giudice monocratico che aveva disposto la compilazione d’ufficio del conto giudiziale, relativo alla gestione del periodo 1° gennaio – 1° luglio 2020, a sue spese, applicando la sanzione pecuniaria di 500,00 euro ai sensi dell’art. 141, sesto comma, c.g.c..
Con precedente decreto gli era stato intimato di depositare il conto entro un termine perentorio. L’agente ha dedotto di aver consegnato la documentazione contabile al responsabile dell’area finanziaria del comune prima della cessazione dal servizio, chiedendo al comune di trasmettere alla Corte il conto depositato presso l’ente. Secondo l’opponente, l’inadempimento del termine andava imputato all’amministrazione, non a sé. Il pubblico ministero contabile ha chiesto la revoca del decreto e l’acquisizione d’ufficio del conto ai sensi dell’art. 141, settimo comma, c.g.c., riservandosi di agire verso gli uffici inadempienti.
La Motivazione della Corte
Il collegio, dopo aver disposto con ordinanza istruttoria il deposito di una dettagliata relazione sull’iter di verifica e parificazione, e di copia conforme del conto, ha respinto l’opposizione. Dalla documentazione versata in atti dal comune è emerso che l’agente contabile non ha provveduto al deposito dei conti giudiziali oggetto del decreto opposto: l’ente ha infatti attestato che il conto non è mai pervenuto, né consegnato all’ufficio protocollo, e che risulta protocollata soltanto una nota di trasmissione, priva però delle relative rendicontazioni.
Su questa prova il decreto monocratico è stato integralmente confermato, con rigetto del ricorso e definitiva conferma delle statuizioni in esso contenute ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La Corte ha ribadito che l’obbligo di resa del conto grava sull’agente contabile e che questi non può scaricare sull’amministrazione le conseguenze della mancata ottemperanza all’ordine ricevuto.
Quanto ai quattro conti giudiziali compilati d’ufficio trasmessi dal comune, la Corte ha rilevato che essi non risultano redatti in contraddittorio con l’agente contabile, ai sensi dell’art. 614, primo comma, lett. b), del r.d. n. 827/1924, ad opera del segretario comunale, e non risultano parificati. Da qui la loro improcedibilità e la restituzione all’amministrazione.
Il dispositivo ordina pertanto la compilazione d’ufficio dei conti a cura del segretario comunale, in contraddittorio con l’agente e a spese di quest’ultimo, entro il termine di sessanta giorni; l’avviso all’amministrazione di espletare la verifica, parificare i conti e depositarli, con la relazione degli organi di controllo interno, entro trenta giorni dalla presentazione. Il ricorrente soccombente è condannato alle spese del giudizio in favore dello Stato, liquidate come da nota segretariale, ai sensi dell’art. 31, primo e quinto comma, c.g.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.