Gestore struttura ricettiva agente contabile per imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 2 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che riscuote l’imposta di soggiorno svolge una funzione strumentale alla riscossione di entrate di destinazione pubblica e, per il maneggio di denaro che ne deriva, è agente contabile dell’ente impositore. Le novelle introdotte dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 e dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021 non hanno inciso sul rapporto di servizio tra gestore e amministrazione comunale, che resta assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti. Sull’omesso riversamento del riscosso incombe al Pubblico Ministero la prova dell’inadempimento e della relativa misura; spetta invece all’agente contabile dimostrare l’esatto adempimento o la non imputabilità del danno ai sensi dell’art. 194 r.d. n. 827/1924. In difetto di prova liberatoria va dichiarata la responsabilità contabile, con condanna al risarcimento del danno da mancata entrata, oltre interessi e rivalutazione.
Il Fatto
Il Comune di Venezia segnala alla Procura regionale l’omesso riversamento delle somme introitate a titolo di imposta di soggiorno dal titolare di una struttura ricettiva extra-alberghiera operante nel centro storico. Dal riscontro con le dichiarazioni presentate risultano mancanti i versamenti riferiti ad alcuni trimestri degli esercizi 2014, 2015 e 2016, nonché all’intero 2017, per un importo complessivo di 964,07 euro, comprensivo degli interessi maturati.
L’ente aveva già avviato la procedura di recupero mediante intimazione e costituzione in mora ex art. 1219 c.c., senza esito. La Procura regionale evoca quindi in giudizio il gestore davanti alla Sezione giurisdizionale veneta. Il Presidente della Sezione, con decreto, determina in 675,00 euro la somma per la definizione agevolata ex art. 131 c.g.c., ma il termine spirato senza accettazione. All’udienza il convenuto non si costituisce e il giudizio viene trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, ancorché non contestata. Richiamando il proprio recente indirizzo, rileva che le modifiche legislative del 2020 e del 2021 non hanno intaccato il rapporto di servizio tra soggetto gestore e amministrazione comunale, facendo permanere la qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva.
La sentenza conferma tale orientamento anche in via di principio generale, richiamando i precedenti di questa Sezione e delle altre Sezioni giurisdizionali, oltre alle decisioni di appello, che hanno escluso un arretramento della giurisdizione contabile dopo la novella.
Nel merito, la Corte ricostruisce il rapporto di servizio che lega il gestore all’ente impositore. Da esso derivano obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, che hanno natura pubblica e destinazione di scopo. Il regolamento comunale all’epoca vigente disciplinava partitamente termini e modalità: il gestore doveva comunicare entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre il numero dei pernottamenti imponibili, esenti ed esclusi, ed effettuare nel medesimo termine il versamento dell’imposta.
La conoscenza degli obblighi è provata dal fatto che il gestore si era accreditato sulla piattaforma informatica comunale, aveva inoltrato le comunicazioni periodiche e aveva riversato solo parzialmente l’imposta. Ne deriva la piena consapevolezza e volontà della violazione, non avendo egli addotto alcuna causa di giustificazione e avendo lasciato inesitate tanto le intimazioni quanto le successive ingiunzioni ex R.D. n. 639/1910.
Quanto alla quantificazione del danno, gli importi esposti dal Comune corrispondono all’applicazione della misura dell’imposta al numero delle presenze dichiarate dallo stesso convenuto e non sono suscettibili di contestazione. L’attore pubblico ha assolto all’onere della prova; spettava all’agente contabile eccepire l’esatto adempimento o dimostrare che il danno non gli fosse imputabile. Il convenuto non ha fornito alcuna prova liberatoria e, non costituendosi, ha rinunciato a ogni difesa. La Corte dichiara quindi la responsabilità contabile e condanna al pagamento di 964,07 euro, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese legali ex art. 31 c.g.c., liquidate in 658,83 euro.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.