Cessazione materia del contendere e compensazione spese su riliquidazione pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 436 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione del trattamento pensionistico e il pagamento degli arretrati da parte dell’INPS, in esecuzione dei principi affermati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, rende la pretesa del ricorrente pienamente satisfattiva e determina la cessazione della materia del contendere. Il beneficio di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 spetta al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai quindici anni, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile maturato. L’integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio giustifica la compensazione delle spese quando sussistano giusti motivi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, lamentando l’applicazione dell’aliquota dello 0,23722% operata dall’INPS. Il ricorrente assumeva di avere maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva inferiore a quindici anni, rivendicando l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% per i periodi di servizio inferiori ai quindici anni.
Costituitosi in giudizio, l’INPS ha dedotto di avere impartito alle Sedi territoriali l’indicazione di procedere al ricalcolo con l’aliquota del 2,44% in esecuzione delle circolari n. 107 e 199 del 2021, dando luogo alla riliquidazione e al pagamento degli arretrati. Ha quindi concluso per l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse o, in subordine, per la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, con memoria, ha confermato la riliquidazione chiedendo la refusione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che l’INPS ha riliquidato il trattamento pensionistico e posto in pagamento le somme dovute, comprensive degli accessori di legge, come attestato dalla documentazione versata in atti. Da qui la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il giudice ricostruisce il quadro ermeneutico consolidato. Le Sezioni riunite, con due pronunce successive, hanno precisato che la spettanza del beneficio di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 è collegata al possesso di due requisiti: la cessazione dal servizio con un’anzianità superiore a venti anni e la presenza, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità di servizio anche inferiore a quindici anni.
La sentenza n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni; la successiva sentenza n. 12/2021/QM ha chiarito che il beneficio spetta anche a coloro che al 31 dicembre 1995 presentavano un’anzianità inferiore a quindici anni. Entrambe hanno precisato che il beneficio va liquidato nella misura del 2,44% per ciascun anno di anzianità maturato sino al 31 dicembre 1995, escludendo l’aliquota del 44% per la quota retributiva di quei militari.
La Corte rileva che tali principi sono stati seguiti dalla giurisprudenza più recente e che l’INPS vi si è adeguato con le circolari richiamate. L’attività dell’Istituto, asseverata da idonea documentazione, è pertanto pienamente satisfattiva della posizione del ricorrente, essendo stato riliquidato il trattamento comprensivo degli arretrati con corretta applicazione delle norme in vigore. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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