Pensione privilegiata: decisivo il nesso causale col servizio secondo il consulente tecnico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 432 del 13.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità richiede l’accertamento del nesso causale o concausale tra la patologia e il servizio prestato. Il giudice contabile, in presenza di un parere del consulente tecnico d’ufficio analiticamente motivato e coerente con il carteggio sanitario, può fondare su di esso il rigetto della domanda, ove il nesso sia escluso anche in via concausale. Le contrarie deduzioni della parte e del consulente di parte non inficiano tale conclusione quando risultano già considerate e disattese con adeguata motivazione. Il giudizio amministrativo di non dipendenza espresso dal Comitato di verifica, se non impugnato, non è autonomamente sindacabile, ma concorre a sostegno del convincimento del giudice.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Aeronautica Militare, dopo quindici anni di servizio veniva ripetutamente ricoverato per infermità di natura psichica e psicosomatica e posto in aspettativa. Collocato in congedo su propria richiesta, presentava domanda di pensione privilegiata per il disturbo depressivo maggiore e il disturbo di personalità diagnosticati, chiedendone il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Il Ministero della Difesa, all’esito dell’istruttoria e del parere negativo del Comitato di verifica, adottava provvedimento di rigetto. Il ricorrente lo impugnava davanti alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, domandando in via principale la pensione privilegiata di sesta categoria, in subordine la pensione ordinaria di inabilità e in ulteriore subordine l’indennità una tantum.

La Motivazione della Corte

La Sezione, in composizione monocratica, ha disposto duplice consulenza tecnica: dapprima presso la Commissione Medico Legale del Ministero della Difesa, poi, a seguito di istanza di ricusazione del consulente, presso l’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute. Il secondo parere, depositato nel 2024, ha costituito il fondamento della decisione.

Il consulente ha qualificato la patologia come disturbo dell’umore con aspetti misti depressivi e disforici in disturbo di personalità, distinguendo una componente sindromico-depressiva su base reattiva, attenuatasi, e una componente personalitica di natura endogena. Ha escluso il nesso causale e concausale con il servizio, qualificato come mero ambiente di emersione sintomatica di un’infermità preesistente su substrato familiare.

Il giudice ha ritenuto il parere esaustivo, logicamente argomentato e condivisibile per rigore scientifico. Ha valorizzato la circostanza che, alle visite del 2003, il militare fosse stato giudicato idoneo al servizio e che egli avesse accettato tali giudizi senza presentarsi alla successiva visita di idoneità, essendosi nel frattempo congedato.

Quanto alle difese, la Sezione ha osservato che le note critiche del difensore e del consulente di parte erano già state considerate e disattese con adeguate motivazioni. Ha quindi rigettato il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato immune da censure e la pretesa pensionistica priva di fondamento giuridico, compensando le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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