Mancata notifica del ricorso e venir meno dell’interesse: estinzione del processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 310 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile la mancata notificazione del ricorso al convenuto, disposta con ordinanza istruttoria ai sensi dell’art. 155 c.g.c., è indicativa del venir meno dell’interesse del ricorrente a proseguire il giudizio. Il giudice, preso atto dell’inerzia processuale, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara con sentenza l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 111 e 155, comma 10, c.g.c.. La regola processuale trova applicazione anche quando ilthemadenunciato non si sia costituito, poiché l’onere di instaurazione del contraddittorio grava sul ricorrente. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale collocato in ausiliaria, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti per ottenere il ricalcolo della pensione e la condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute, con arretrati a decorrere dal 18.12.2020. A fondamento della domanda ha dedotto che con decreto del Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito gli era stata concessa la pensione ordinaria e la riliquidazione del trattamento, con considerazione dell’ausiliaria dal 1.12.2015, e che tale provvedimento era stato comunicato all’Istituto senza che seguisse alcuna attività di ricalcolo.
L’INPS non si è costituito e non risulta in atti la prova della notifica del ricorso. All’udienza nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha individuato la questione nel diritto alla riliquidazione della pensione in ragione del decreto di concessione emesso dall’amministrazione di appartenenza e comunicato all’INPS. Prima di esaminare il merito, ha affrontato un profilo pregiudiziale di natura processuale.
Dall’esame dei documenti di causa è emerso che non era stata effettuata la notificazione del ricorso al convenuto, in ossequio all’ordinanza n. 16/2024 richiamata in epigrafe. La Corte ha qualificato tale omissione come indicativa del venir meno dell’interesse del ricorrente a proseguire il giudizio.
Su questa base il giudicante ha ritenuto di non poter procedere all’esame del merito e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando con sentenza l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 111 e 155, comma 10, c.g.c. La statuizione chiude il giudizio senza alcuna pronuncia sul diritto azionato.
Quanto alle spese, queste restano a carico delle parti che le hanno sostenute, con nulla per le spese del giudizio in ragione della gratuità del procedimento. La segreteria è stata incaricata degli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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