Estinzione del processo pensionistico per cessazione materia del contendere con pagamento tredicesima (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 158 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso pensionistico, il giudice contabile dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere allorché, nel corso del giudizio, l’ente previdenziale abbia provveduto a liquidare la prestazione richiesta dal ricorrente, riconoscendo la fondatezza della domanda. La definizione in rito prescinde dall’accertamento del diritto sostanziale, essendo la pretesa rimasta satisfatta dall’intervento satisfattivo dell’amministrazione. La compensazione delle spese di lite è conseguenza della peculiarità della vicenda procedimentale che ha originato il giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Gli eredi di un pensionato proponevano ricorso dinanzi alla Corte dei Conti per ottenere la condanna dell’INPS al pagamento del rateo della tredicesima mensilità dell’anno 2022, maturato sul trattamento pensionistico goduto dal loro dante causa, oltre interessi e rivalutazione. Gli istanti riferivano di aver presentato una prima domanda amministrativa in data 9 novembre 2022 e di averla reiterata il successivo 16 dicembre 2024, senza tuttavia ricevere riscontro.
L’INPS, costituendosi, eccepiva l’infondatezza del ricorso, avendo già provveduto alla liquidazione degli arretrati in favore di due dei richiedenti, unici ad aver indicato il proprio IBAN, e, successivamente, anche in favore della terza ricorrente, dopo l’integrazione dei dati bancari. L’istituto precisava, altresì, che uno degli originari coeredi era deceduto nelle more.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile, rilevato che il thema decidendum aveva ad oggetto esclusivamente la pretesa degli eredi al pagamento del rateo della tredicesima mensilità, ha verificato che l’INPS avesse già integralmente liquidato il beneficio richiesto, in misura ritenuta soddisfacente dai ricorrenti, il cui difensore aveva espressamente chiesto, in udienza, la definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Corte ha pertanto valorizzato la concorde richiesta delle parti, ravvisando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, essendo venuta meno la situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio per effetto del pagamento intervenuto. Il venir meno dell’oggetto della controversia determina l’estinzione del processo, senza che occorra accertare la fondatezza o meno della domanda originaria.
Con riferimento alle spese di lite, il Giudice ha disposto la compensazione integrale, richiamando il disposto dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione delle peculiarità della vicenda procedimentale. La liquidazione, infatti, era intervenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio e l’istituto aveva versato le somme in tempi diversi, in relazione alla comunicazione dei dati IBAN da parte dei singoli aventi diritto. Tale successione di eventi ha indotto il giudicante a ritenere equa la compensazione, pur a fronte della richiesta di condanna formulata dal difensore dei ricorrenti.
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Nota della Redazione
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