Cessazione della materia del contendere per accordo transattivo e cassazione senza rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 15076 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel corso del giudizio di legittimità, qualora le parti definiscano la controversia con un accordo transattivo e rinuncino al giudizio, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata. Tale evenienza non è inquadrabile nelle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ., né determina una inammissibilità sopravvenuta del ricorso. La Corte, in tal caso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e provvede alla compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Il Fatto
La società, gestore del servizio di parcheggio a pagamento non custodito nel territorio di un Comune, aveva impugnato l’avviso di accertamento TARSU per l’annualità 2011, deducendo l’insussistenza del presupposto impositivo per difetto di possesso o detenzione delle aree. La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, affermando la riconducibilità delle aree di sosta a una concessione idonea a integrare la detenzione rilevante ai fini impositivi.
Avverso la sentenza d’appello la società aveva proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi concernenti, tra l’altro, il contrasto con un asserito giudicato esterno e la corretta individuazione del presupposto impositivo. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno rappresentato di aver definito la controversia con un accordo transattivo, depositato congiuntamente, con conseguente rinuncia al giudizio, autorizzata dall’organo deliberante dell’ente locale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che, attraverso la nota depositata dal difensore della parte ricorrente, le parti hanno congiuntamente condiviso un accordo transattivo per transigere le liti pendenti e rinunziare ai giudizi, con richiesta di sopravvenuta cessazione della materia del contendere. L’organo deliberante dell’ente locale ha altresì autorizzato la rinuncia al presente procedimento.
Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha affermato che, quando nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscono la controversia con accordo convenzionale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale situazione non è inquadrabile nelle tipologie di decisione previste dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ., né configura un disinteresse sopravvenuto idoneo a determinare l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
La Corte ha quindi disposto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio. Quanto al contributo unificato, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, la cui estensione interpretativa è impedita oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Nota della Redazione
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