Sgombero immobile abusivo legittima esecutorietà atto terminale sanzionatorio (TAR Lazio n. 14688 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di sgombero di un immobile abusivo, successiva all’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, costituisce il terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione, dotati del connotato dell’esecutorietà quale estrinsecazione dei poteri di vigilanza e repressione urbanistico-edilizia. Ne consegue che l’amministrazione può portare coattivamente ad esecuzione l’ordine di rilascio senza l’intermediazione dell’autorità giudiziaria, senza che rilevi l’eventuale natura di bene patrimoniale disponibile. L’ordinanza non necessita di una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico, essendo in re ipsa l’interesse alla rimozione degli abusi. Le censure avverso l’atto di acquisizione, atto presupposto rispetto allo sgombero, vanno proposte nel termine decadenziale dalla notifica o dalla piena conoscenza, con conseguente irricevibilità per tardività in caso contrario.
Il Fatto
Il Comune intimava a due soggetti un’ordinanza di sgombero di un immobile abusivo e la corresponsione di un’indennità per l’occupazione sine titulo, all’esito di una procedura sanzionatoria avviata nel 2003 con un’ordinanza di demolizione. L’immobile era stato acquisito al patrimonio comunale nel 2014, a seguito dell’accertamento di inottemperanza all’ordine demolitorio, e nel 2016 il Consiglio comunale ne aveva destinato l’uso a rimessaggio di mezzi o magazzino.
I destinatari dell’ordine di sgombero, ritenendo di non avere più la disponibilità dell’immobile – per intervenuta cessione in sede di separazione personale e successiva locazione – impugnavano l’ordinanza deducendo tre motivi: difetto di istruttoria e travisamento del destinatario; carenza di potere del Comune per la natura del bene; illegittimità derivata dall’atto di acquisizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disposto l’avviso ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a. sulla possibile tardività del terzo motivo, per poi scrutinarli separatamente.
Quanto al primo motivo, la contestazione sulla mancata verifica degli occupanti è stata ritenuta infondata: dagli atti traslativi intervenuti in sede di separazione risultavano trasferite particelle diverse da quelle oggetto dell’abuso, con la conseguente decisiva insussistenza del presupposto fattuale della cessione della disponibilità del manufatto. Il Collegio ha inoltre evidenziato il quadro indiziario complessivo, emergente dal contratto di locazione e dalla corrispondenza relativa alla sospensione del canone, idoneo a smentire l’assenza di possibilità giuridica di attivarsi per liberare l’immobile.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto: la giurisprudenza consolidata, richiamata anche nella recente pronuncia del Cons. Stato, sez. VI, 10.7.2024, n. 6147, qualifica l’ordinanza di sgombero come atto terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e acquisizione, i quali, in quanto estrinsecazioni dei poteri di vigilanza e repressione urbanistico-edilizia ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, sono dotati di esecutorietà e non richiedono l’intermediazione del giudice civile. Le censure subordinate sulla motivazione sono state respinte perché l’interesse pubblico alla rimozione degli abusi è in re ipsa, senza necessità di alcuna comparazione con gli interessi privati sacrificati.
Il terzo motivo è stato dichiarato irricevibile per tardività: esso investiva sostanzialmente l’atto di acquisizione gratuita del 2014, rispetto al quale il responsabile dell’abuso aveva avuto piena conoscenza dalla notifica del 2014, mentre la contitolare aveva dimostrato di conoscerlo, avendo riferito alla società conduttrice delle contestazioni con il Comune e della conseguente impossibilità di recuperare il bene. Ne è derivato il rigetto parziale del ricorso e la declaratoria di irricevibilità per la residua parte, con condanna alla refusione delle spese.
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Nota della Redazione
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