Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo la caducazione delle interdittive (TAR Toscana n. 644 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso. Tale sopravvenienza è configurabile quando l’atto impugnato è la revoca di un’autorizzazione, adottata in ragione di interdittive antimafia successivamente caducate con pronunce giurisdizionali, così che la sorte dell’impugnazione resta integralmente vincolata all’esito ormai definito del provvedimento presupposto. La cessazione della materia del contendere per fatto sopravvenuto incide sull’interesse e non sul merito, precludendo la decisione nel merito e imponendo la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese in ragione della complessità della fattispecie.

Il Fatto

Due società ricorrenti hanno impugnato altrettanti decreti dirigenziali della Regione Toscana del 17.08.2021, con cui era stata revocata l’autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 per la gestione di due impianti di rifiuti. Alla base delle revoche vi erano interdittive antimafia adottate nel 2021.

Con memoria unica depositata in entrambi i giudizi il 20 febbraio 2026, il difensore si è rimesso al Tribunale ai fini della declaratoria di improcedibilità. Le parti hanno rappresentato che le interdittive presupposte sono state oggetto di separati gravami, definiti con pronunce di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, e che le successive interdittive del 2024 sono state annullate in primo grado. La Regione, con repliche del 2 marzo 2026, ha aderito a tale lettura, segnalando altresì il subentro di altra società nella gestione degli impianti. Le cause sono state trattenute in decisione all’udienza del 25 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto disposto la riunione dei due ricorsi, in ragione della loro sostanziale omogeneità oggettiva e soggettiva e dell’identità delle questioni sollevate.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che la sorte delle impugnazioni è integralmente vincolata all’esito delle interdittive antimafia del 2021, presupposto delle revoche contestate. Tali interdittive sono già state definite con pronunce di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo le stesse ricorrenti dichiarato che l’interesse si era spostato sulle successive informative interdittive.

La caducazione della misura presupposta priva dunque di attualità l’interesse alla decisione sugli atti che su di essa si fondavano. La revoca dell’autorizzazione, adottata in via derivata, non conserva autonomia rispetto al venire meno del proprio presupposto, con la conseguenza che anche i ricorsi avverso la revoca seguono il medesimo destino di quelli proposti contro l’interdittiva.

Il Collegio ha quindi dichiarato entrambi i ricorsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse alla relativa decisione, conformandosi alla prospettazione condivisa dalle parti e valorizzando il subentro di altra società nella gestione degli impianti, circostanza ulteriormente confermativa del venir meno dell’interesse. Le spese di lite sono state compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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