Ottemperanza per il mancato pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie: nomina del commissario ad acta e rigetto dell’astreinte (TAR Lombardia n. 3166 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, l’accertamento dell’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’Amministrazione ad eseguire la pronuncia. La mancata ottemperanza entro il termine assegnato determina la nomina di un commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice. La condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata qualora ricorrano “altre ragioni ostative”, come nel caso di procedure esecutive complesse relative al pubblico impiego, caratterizzate da contenzioso seriale.
Il Fatto
Il ricorrente, un docente, esponeva di aver ottenuto dal Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro una sentenza che dichiarava il suo diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al relativo pagamento. La decisione, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, ma non aveva ricevuto esecuzione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di legge, il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, constatando la regolare notifica della sentenza e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dalla legge. Ha pertanto accolto il ricorso, condannando il Ministero a dare completa esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza. Tale nomina, come precisato, non comporta la liquidazione di alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico.
Quanto alla domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora, il TAR l’ha respinta. Facendo propria la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha ritenuto che la specialità del debitore pubblico e la complessità del procedimento esecutivo nel pubblico impiego, aggravato dall’eccezionale mole di contenzioso seriale, integrassero quelle “altre ragioni ostative” che rendono non manifestamente iniquo l’esonero dall’astreinte.
Da ultimo, il Collegio ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della serialità della questione, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.