Cessazione della materia del contendere per il ricalcolo Agea del prelievo latte (TAR Lombardia n. 1196 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare nel settore latte, già notificate da Agea prima dell’11 agosto 2023, sono prive di effetto ai sensi dell’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 103/2023, e sono sostituite da quelle emesse secondo i nuovi criteri. L’atto di ricalcolo antecedente a tale data, se annullato dall’amministrazione, determina la cessazione della materia del contendere sul ricorso avverso lo stesso, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Un’azienda agricola ha impugnato dinanzi al TAR la comunicazione con cui Agea aveva provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per i periodi 2001/2002 e 2002/2003, in esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea rese nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto di ricalcolo e degli atti connessi, inclusa la comunicazione di aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti.
Agea, costituitasi in giudizio, ha eccepito la cessazione della materia del contendere, rappresentando che, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, le comunicazioni di ricalcolo notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle emesse secondo le nuove modalità. L’Agenzia ha quindi disposto l’annullamento in autotutela della comunicazione impugnata con provvedimento del 25 novembre 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la perdurante attualità dell’interesse alla decisione, prendendo atto dell’intervento normativo intervenuto nelle more del giudizio. L’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 103/2023, ha imposto ad Agea di rideterminare il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulli l’imputazione e disponga il ricalcolo, dettando al contempo i parametri, i criteri e le modalità per la nuova determinazione.
La norma ha inoltre previsto che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell’11 agosto 2023 siano prive di effetto e sostituite da quelle emesse ai sensi dei nuovi commi. L’atto impugnato nel giudizio in esame, essendo stato emesso prima di tale data, è stato doverosamente annullato dall’amministrazione ed è comunque ritenuto ex lege privo di effetto, come riconosciuto dalla stessa Agea.
Da tale ricostruzione il Tribunale ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando la cessazione della materia del contendere sull’intero ricorso, senza necessità di esaminare nel merito le censure proposte. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della risalenza della causa nel tempo e della limitata attività difensiva svolta dalle parti.
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Nota della Redazione
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