Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 4599 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Il rito esige il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, posto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Accertato il giudicato e l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta. Questi provvede all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, n. 902/2023, pubblicata il 10.10.2023. Con quel provvedimento era stato accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente”, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.

La ricorrente riferisce che l’amministrazione, rimasta soccombente, non ha proposto impugnazione e che la sentenza è quindi passata in giudicato. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del 18 luglio 2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Chiede la condanna al pagamento, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Richiamata la disposizione dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

Quanto alla notificazione del titolo, la sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede della resistente ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.. Il giudice sottolinea che, per effetto del D.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. e), le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Il Collegio accerta il passaggio in giudicato della sentenza. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario provvederà, su richiesta della ricorrente, ove l’amministrazione sia ancora inadempiente, scaduto il termine e nei successivi sessanta giorni. Dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento. Il compenso del commissario è liquidato al termine dell’incarico, su richiesta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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