Notifica per pubblici proclami nel concorso per dirigenti scolastici (TAR Lombardia n. 2844 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, ove l’impugnazione degli esiti di una procedura concorsuale sia diretta nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, il giudice adito può autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., qualora la notifica individuale risulti di particolare difficoltà. L’autorizzazione è subordinata alla pubblicazione, a cura e spese della parte ricorrente, di un avviso sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente, sezione “Amministrazione Trasparente”, per un periodo minimo di venti giorni consecutivi, contenente l’indicazione dell’autorità giudiziaria, il numero di registro generale, i nominativi delle parti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e un estratto dei motivi di ricorso. La prova dell’avvenuta pubblicazione deve essere depositata nel medesimo termine perentorio, e l’avviso non può essere rimosso sino alla definizione del giudizio. La stessa autorizzazione può essere estesa, sin da ora, alla notifica di eventuali motivi aggiunti avverso le nuove graduatorie approvate a seguito di scorrimento o rinunce.
Il Fatto
Alcuni candidati che non avevano superato la prova orale del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del M.I.M. n. 2788/2023 per la Regione Lombardia hanno impugnato gli atti della procedura, chiedendone l’annullamento nella parte in cui ne era stato decretato il mancato superamento. Nel corso del giudizio, a seguito della pubblicazione di una nuova graduatoria di merito approvata con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale del 17/04/2026, la parte ricorrente ha depositato un’istanza di rinvio dell’udienza per poter proporre motivi aggiunti avverso il nuovo atto, nonché un’istanza per essere autorizzata a notificare il ricorso a tutti i candidati inseriti in graduatoria mediante pubblici proclami, essendo questi ultimi potenziali controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che sussistono i presupposti per concedere l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., nei confronti di tutti i soggetti che, in quanto presenti nelle graduatorie di merito in contestazione, sarebbero pregiudicati dall’eventuale accoglimento del gravame. La platea dei controinteressati è infatti composta da tutti i candidati utilmente collocati, il cui numero rende la notifica individuale di particolare difficoltà.
Il Tribunale ha quindi stabilito le modalità della pubblicazione, ai sensi degli artt. 52, comma 2, c.p.a. e 151 c.p.c., disponendo che la parte ricorrente, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, pubblichi sul sito istituzionale del Ministero, sezione “Amministrazione Trasparente”, un avviso destinato a rimanere online per almeno venti giorni consecutivi. L’avviso deve contenere, tra l’altro, l’indicazione dell’autorità giudiziaria, il numero di registro generale, i nominativi delle parti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e un estratto dei ricorsi con sunto dei motivi, nonché il testo integrale dell’ordinanza e l’indicazione della prossima udienza di trattazione.
È stato inoltre precisato che tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito devono intendersi quali controinteressati, e che la copia integrale dei ricorsi sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai controinteressati che ne facciano richiesta entro cinque giorni. La prova dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere depositata entro il successivo termine perentorio di dieci giorni, e l’avviso non potrà essere rimosso sino alla definizione del giudizio.
Il Collegio ha infine autorizzato sin da ora la parte ricorrente a notificare mediante pubblici proclami eventuali motivi aggiunti avverso i decreti di approvazione di nuove graduatorie, formate a seguito di scorrimento per rinuncia o di altri provvedimenti della competente autorità amministrativa, rinviando il prosieguo della causa all’udienza pubblica del 13 ottobre 2026 e riservando ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.
Nota della Redazione
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