Sanzioni sulla patente a punti illegittime se la disciplina oraria è incerta (TAR Veneto n. 370 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’oggettiva incertezza normativa, determinata dal mancato coordinamento tra le modifiche alla zonizzazione del territorio comunale e la perdurante vigenza dell’ordinanza sindacale sugli orari, le violazioni dell’orario massimo di apertura non possono dirsi accertate con certezza. Il provvedimento che applichi le misure accessorie della patente a punti e la riduzione dell’orario di apertura è pertanto illegittimo, perché fondato su una erronea individuazione del regime orario applicabile ratione temporis. La nota con cui l’Amministrazione si limiti a segnalare il contrasto con l’ordinanza non costituisce provvedimento inibitorio ai sensi dell’art. 19, comma 3, L. n. 241/1990, né consente di presumere la consapevolezza dell’illecito al momento degli accertamenti.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande situato in una via del territorio comunale. Con provvedimento del Settore SUAP, il Comune aveva disposto la decurtazione di 7 punti dalla patente a punti prevista dal Regolamento comunale e la riduzione dell’orario di apertura, con obbligo di chiusura anticipata per cinque giorni.

L’atto traeva origine da due verbali della Polizia Locale, che avevano accertato la somministrazione di bevande rispettivamente alle ore 03:20 e alle ore 02:45, ritenendo superato l’orario massimo di apertura. Il ricorrente ha impugnato le determinazioni contestando la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la legittimità degli orari dichiarati con S.C.I.A. e, soprattutto, l’individuazione della zona di appartenenza del locale, da cui dipendeva il regime orario applicabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ubicazione del locale e della disciplina oraria applicabile ai fatti. Il Regolamento comunale, nella formulazione originaria e nelle modifiche fino al 2024, ripartiva il territorio in due sole zone: la Zona 1 – Centro Storico e la Zona 2 – tutta la parte restante del territorio comunale. La planimetria allegata collocava la via interessata nella Zona 2.

Su tale base, l’ordinanza sindacale del 2015 fissava per la Zona 1 l’orario massimo di apertura fino alle 02:00 e per il restante territorio fino alle 05:00. Solo la deliberazione consiliare dell’8 luglio 2024 ha introdotto la nuova zona intermedia “Centro Storico come da delimitazioni tramite strumenti urbanistici”, nella quale è stata collocata la via. Il necessario adeguamento degli orari è però intervenuto soltanto con l’ordinanza del 4 novembre 2024, che ha previsto per tale area l’orario fino alle 04:00.

Il Collegio ritiene che la tesi del Comune, secondo cui la via ricadrebbe “da sempre” nel Centro Storico, non trovi riscontro nella documentazione. Nel periodo rilevante la disciplina era quindi in fase di transizione: fino all’8 luglio 2024 vigeva l’orario della Zona 2, mentre dopo le modifiche regolamentari si poneva un problema di coordinamento, risolto solo a novembre. In tale contesto di oggettiva incertezza normativa appare ragionevole la condotta del ricorrente, che con la S.C.I.A. del 20 agosto 2024 ha comunicato orari coerenti con entrambe le discipline.

Quanto alla S.C.I.A., il Collegio osserva che la nota SUAP del 20 settembre 2024 è intervenuta dopo i sopralluoghi e non conteneva alcun ordine di non proseguire l’attività. L’art. 19, comma 3, L. n. 241/1990 impone all’Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti, di adottare entro sessanta giorni motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione: nel caso di specie il Comune non ha adottato alcun provvedimento inibitorio.

I due verbali, pur inoppugnati, accertano violazioni fondate sull’applicazione dell’orario delle 02:00, la cui applicabilità risulta contestabile. Essi provano la presenza di avventori negli orari indicati, ma non possono fondare le sanzioni in assenza di certezza sull’effettivo superamento dell’orario massimo legittimamente applicabile. La censura sulla comunicazione di avvio del procedimento resta assorbita. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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