Idoneità fisica a mansioni e disabilità: sindacato sul giudizio tecnico del Comune (TAR Sicilia n. 3309 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’idoneità fisica del candidato all’espletamento delle mansioni oggetto di selezione, quando si fondi sull’accertamento dell’organo tecnico competente e sul verbale della Commissione invalidi, ha natura tecnico-discrezionale e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che risulti viziata da grave ed evidente irragionevolezza. È legittimo il requisito del bando che richiede l’idoneità fisica mediante rinvio alle categorie della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981. Il giudizio di idoneità espresso da altra amministrazione per mansioni diverse non è sovrapponibile a quello richiesto per lo svolgimento di attività più gravose sotto il profilo dello sforzo fisico. L’esclusione dalla graduatoria è illegittima solo quando il giudizio tecnico si riveli illogico o immotivato.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava a una selezione indetta da un Comune per la copertura di due posti di esecutore operaio manutentore, categoria B, posizione economica B1. Nella domanda dichiarava di appartenere alle categorie protette e di beneficiare delle tutele previste per i portatori di handicap.

All’esito della prova pratica risultava idoneo e si collocava al primo posto della graduatoria provvisoria. Il Comune avviava poi il procedimento di esclusione, rilevando che le patologie accertate superavano i limiti previsti dalle tabelle sanitarie richiamate dal bando. Seguiva l’esclusione dalla graduatoria definitiva, impugnata dal ricorrente insieme al bando e agli atti della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il requisito del bando che richiede di essere fisicamente idonei all’espletamento del servizio e richiama la settima e l’ottava categoria della tabella A del d.P.R. n. 834 del 30 dicembre 1981. Secondo il ricorrente, le disposizioni richiamate avrebbero abrogato i requisiti generali di idoneità fisica, imponendo di parametrare la valutazione alle mansioni concrete. Il Tribunale non segue questa impostazione e rigetta il ricorso.

Il punto centrale è la qualificazione del giudizio amministrativo. L’individuazione della categoria alla quale ascrivere l’infermità del dipendente pubblico ha natura tecnico-discrezionale e rientra nei margini di opinabilità che sfuggono al sindacato del giudice amministrativo. La valutazione dell’amministrazione, nel caso concreto, si fonda sul verbale della Commissione invalidi e risulta corroborata da un parere di un medico specialista in medicina del lavoro.

Il Collegio verifica la tenuta logica del giudizio tecnico e conclude che non è censurabile: la patologia riscontrata comporta una limitazione significativa dell’attività fisica, con sintomi in presenza di sforzo. Tale condizione rientra nelle categorie richiamate dalla tabella allegata al d.P.R. n. 834/1981, secondo la ricostruzione dell’organo accertatore. Il giudizio potrà apparire discutibile od opinabile, ma non è viziato da grave ed evidente illogicità.

Quanto al nulla osta del Centro per l’impiego, che aveva giudicato il ricorrente idoneo ad altre mansioni tecniche, il Tribunale ritiene che si tratti di funzioni non sovrapponibili a quelle di operaio manutentore, per le quali è richiesto un diverso e maggiore sforzo fisico. La doglianza sul difetto di istruttoria non è accolta, perché l’esclusione si fonda su un accertamento tecnico della Commissione invalidi e sul parere del medico competente.

Il provvedimento di esclusione non è dunque irragionevole, attese le oggettive limitazioni che il ricorrente incontrerebbe nello svolgimento delle ordinarie mansioni. Il ricorso è respinto; le spese del giudizio sono compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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