Ottemperanza per il Bonus docenti: il TAR ordina al Ministero di eseguire il giudicato del giudice del lavoro (TAR Abruzzo n. 126 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il giudice amministrativo, in accoglimento del ricorso, ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro un termine perentorio, nominando sin d’ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che riconosceva il suo diritto a fruire del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015. Nonostante la notifica con formula esecutiva, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva adempiuto a quanto deciso dal giudice ordinario. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di ottemperanza. Richiamando il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il Collegio ha ricordato che tale rimedio è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. La norma, infatti, attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare alla pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Teramo aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a fruire del beneficio economico. L’amministrazione, pur essendo stata messa in mora, non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando l’inerzia del Ministero e l’obbligo di quest’ultimo di dare integrale esecuzione al dictum del giudice del lavoro.
In accoglimento del gravame, il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, il quale avrebbe provveduto in via sostitutiva senza maturare alcun compenso. Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, tenuto conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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