Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel processo amministrativo (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 317 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, restando il processo amministrativo nella disponibilità della parte che lo ha attivato. È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., il ricorso qualora la parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, dichiari di non avere più alcun interesse alla sua coltivazione. Tale dichiarazione impone al giudice di pronunciare l’improcedibilità, senza possibilità di decidere il merito.
Il Fatto
La parte ricorrente adiva il TAR ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per l’annullamento del diniego opposto dall’INPS all’ostensione degli atti inerenti all’istruttoria interna che aveva motivato il mancato riconoscimento dell’indennità economica di malattia per un determinato periodo. Nel corso del giudizio, con atto depositato in data 3 giugno 2026, il ricorrente rappresentava che era venuto meno il suo interesse alla coltivazione del ricorso, invocando la relativa declaratoria con il beneficio della rifusione del contributo unificato versato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha osservato che la dichiarazione resa dalla parte ricorrente appalesa in maniera inequivoca il venir meno di ogni interesse alla decisione del merito. Richiamando il fondamentale principio della domanda, il TAR ha precisato che il giudice non ha alcuna possibilità di decidere il merito quando la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più interesse al ricorso, come già chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
In applicazione di tale principio, il Tribunale ha dichiarato il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., compensando integralmente tra le parti le spese di lite sulla base delle dichiarazioni rese in udienza.
Quanto all’istanza di rifusione del contributo unificato, il Collegio ne ha escluso la fondatezza. Ha ritenuto, infatti, che non sussistessero i presupposti per porre il relativo onere a carico dell’INPS ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 21 della legge n. 248/2006. La documentazione versata in atti dall’Istituto avvalorava, difatti, la circostanza che il documento richiesto fosse già stato osteso all’interessato in data antecedente alla notifica del ricorso introduttivo.
Nota della Redazione
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