Rigetto dell’ottemperanza per mancato decorso del termine di 120 giorni (TAR Calabria n. 1433 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato di condanna al pagamento di somme di danaro nei confronti di una pubblica amministrazione non può essere esperita prima del decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Tale spatium deliberandi, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, ha portata generalizzata e si applica a prescindere dallo strumento esecutivo utilizzato dal creditore, ivi inclusa l’azione di ottemperanza. La proposizione dell’azione prima della scadenza del termine determina il rigetto del ricorso per mancata integrazione dell’inadempimento dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente agiva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria per ottenere l’ottemperanza di un’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che aveva respinto il ricorso del Ministero dell’Istruzione e del Merito, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. L’azione era diretta a ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale, costituito dalla pronuncia della Suprema Corte.
Il Ministero intimato non si costituiva in giudizio. La ricorrente documentava di aver eseguito la notifica del titolo esecutivo in data 2 giugno 2026, a seguito di autorizzazione alla rinnovazione della notifica precedentemente effettuata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, evidenziando che le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel medesimo periodo il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il Collegio ha precisato, richiamando propri precedenti (sentenza n. 1576 del 2025 e sentenza n. 1411 del 2026) e la giurisprudenza del CGARS, che lo spatium deliberandi concesso alle amministrazioni ha uno spettro applicativo generalizzato, indipendente dallo strumento esecutivo utilizzato dal creditore. Tale principio è stato affermato in relazione all’azione di ottemperanza, la quale costituisce strumento esecutivo idoneo a soddisfare il credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, la notifica in rinnovazione del titolo esecutivo era avvenuta solo in data 2 giugno 2026. Alla data di proposizione dell’azione, il termine di centoventi giorni non risultava integralmente decorso, con la conseguenza che l’amministrazione non poteva considerarsi inadempiente.
Il Tribunale ha pertanto rigettato il ricorso, non potendo ritenersi integrato il presupposto dell’inadempimento necessario per l’esperimento dell’azione esecutiva. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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