Cessazione materia del contendere payback dispositivi medici quota ridotta (TAR Lazio n. 10311 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento della quota ridotta del payback per dispositivi medici, prevista dall’art. 8 del d.l. n. 34/2023, determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti davanti al TAR Lazio, con integrale compensazione delle spese di lite. L’espresso riferimento normativo alla competenza di tale Tribunale supera ogni dubbio sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. L’accertamento del tempestivo versamento da parte della Regione o Provincia autonoma, mediante provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, costituisce il presupposto per la declaratoria di cessazione.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato davanti al TAR Lazio il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408 del 2022 e gli atti connessi, con cui era stato determinato l’importo del payback per gli anni 2015-2018, nonché la successiva delibera di ricalcolo del 2023. La ricorrente aveva censurato i provvedimenti sotto molteplici profili di illegittimità, contestando la corretta applicazione del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.

In vista dell’udienza pubblica, la società depositava una nota con cui chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 34/2023, avendo provveduto al versamento, in favore della Provincia autonoma di Bolzano, della quota ridotta del payback prevista da tale disposizione. La Provincia depositava, in data 27 febbraio 2026, il decreto contenente l’elenco delle imprese che avevano pagato l’importo del payback, nel quale figurava anche la ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affrontato il dubbio sulla giurisdizione del giudice amministrativo, emerso in udienza con avviso ex art. 73 c.p.a. Il TAR ha ritenuto che l’espresso riferimento, contenuto nell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, alla competenza del TAR Lazio risulti decisivo per superare ogni incertezza, affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia relativa al payback per dispositivi medici.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva versato la quota ridotta del payback prevista dal citato art. 8, e che la Provincia autonoma aveva depositato in giudizio il decreto n. 23638/23 contenente l’elenco delle imprese che avevano adempiuto, tra cui la società ricorrente. Tale circostanza integra i requisiti previsti dalla disciplina per la cessazione della materia del contendere, dovendosi ritenere satisfatto l’interesse sostanziale della ricorrente.

Il Collegio ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti, come previsto dalla medesima disposizione normativa, dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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