Sanzione Soprintendenza ex art. 37 d.P.R. 380/2001: onere motivazionale e contraddittorio (TAR Lazio n. 11151 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di ripristino e la sanzione pecuniaria adottati dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 37, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 per interventi eseguiti in assenza di autorizzazione su immobili vincolati configurano un potere discrezionale, non vincolato, con conseguente onere motivazionale specifico in ordine alla necessità del ripristino e alla quantificazione della sanzione. La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 sussiste laddove l’ingiunzione demolitoria e la sanzione pecuniaria definiscano in senso negativo l’istanza di accertamento di conformità senza attivare il contraddittorio procedimentale. In caso di mancata condivisione della qualificazione dell’intervento indicata dall’istante, la Soprintendenza deve richiedere al Comune l’esatta classificazione prima di applicare la sanzione.
Il Fatto
La Congregazione proprietaria di un locale commerciale vincolato, sito in Roma, presentava alla Soprintendenza un’istanza ex art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 per alcuni interventi edilizi, dichiarandoli come “manutenzione straordinaria”. A fronte dell’istanza, la Soprintendenza ordinava la demolizione di parte delle opere e irrogava una sanzione pecuniaria di euro 15.000,00, ritenendo gli interventi in parte compatibili con il bene tutelato. Il provvedimento, richiamando l’art. 160 del Codice dei beni culturali tra i “visti”, applicava la sanzione ai sensi dell’art. 16 della l.r. Lazio n. 15/2008, disposizione riferita alle ristrutturazioni edilizie, e indicava come base di calcolo il computo metrico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica preliminarmente il provvedimento impugnato come adottato ai sensi dell’art. 37, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, e non ex art. 160 del Codice, come desumibile dall’oggetto dell’atto e dalla contestuale irrogazione di sanzione pecuniaria e ordine di demolizione. Tale qualificazione esclude il vizio di incompetenza della Soprintendenza: l’autorità competente a vigilare sul vincolo è, infatti, l’organo periferico, mentre la competenza del Ministero opera solo per il diverso potere sanzionatorio di cui all’art. 160 del d.lgs. n. 42/2004, riferito a interventi che abbiano arrecato danno al bene. La circostanza che, nel caso di specie, non fosse configurabile un danno al bene culturale esclude l’applicabilità dell’art. 160, ma non l’onere motivazionale gravante sull’organo soprintendentizio.
La natura discrezionale dell’ordine di ripristino — evidenziata dal verbo “può” — impone una motivazione specifica circa le ragioni per cui il ripristino sia necessario. Nel caso di specie, la motivazione è carente: la Soprintendenza ha genericamente affermato l’incidenza delle opere sulla “struttura originaria del fabbricato”, senza specificare in quali termini il ripristino fosse preordinato a preservare i valori espressi dal vincolo monumentale, tanto più ove si consideri che il soppalco oggetto di demolizione risultava di altezza e superficie tali da renderlo non fruibile.
La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è altresì sussistente: la Soprintendenza, ordinando il ripristino e irrogando la sanzione, ha definito in senso negativo l’istanza di accertamento di conformità senza instaurare il contraddittorio con l’interessata, cui non è stata data comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Fondata è anche la doglianza relativa alla quantificazione della sanzione. Il provvedimento richiama l’art. 16 della l.r. Lazio n. 15/2008, riferito però agli interventi di ristrutturazione edilizia e ai cambi di destinazione d’uso, mentre gli interventi in questione erano stati dichiarati come manutenzione straordinaria. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento, salvo che la Soprintendenza, non condividendo la qualificazione del tecnico, avesse richiesto a Roma Capitale l’esatta classificazione degli interventi, secondo le indicazioni della Circolare n. 34/2020. Quanto all’entità, la sanzione di euro 15.000,00 non indica i criteri applicati tra quelli della Circolare n. 2/2010, in particolare la proporzionalità rispetto alla gravità della violazione e la misura ridotta in caso di applicazione congiunta con la sanzione ripristinatoria.
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Nota della Redazione
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