Il giudizio di inidoneità militare e i pareri medico-legali divergenti (TAR Toscana n. 347 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inidoneità psicofisica al servizio militare espresso dagli organi medico-legali dell’amministrazione costituisce valutazione tecnica discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’errore di metodo, dell’inattendibilità dei criteri, del travisamento dei fatti e dell’illogicità manifesta. La mera contrapposizione di pareri sanitari di segno contrario non è sufficiente a infirmare tale giudizio, ove il ricorrente non alleghi le ragioni tecnico-scientifiche che ne giustifichino la superiore attendibilità. Il forame ovale pervio è riconducibile alle malformazioni cardiache e alle cardiopatie congenite rilevanti ai sensi dell’art. 582 del d.P.R. n. 90/2010 e della Direttiva tecnica del 2014, anche mediante il criterio dell’analogia espressamente ammesso. L’inquadramento tabellare non esaurisce il giudizio, che richiede la valutazione di concreta incompatibilità della patologia con l’impegno fisico richiesto dal servizio.
Il Fatto
Il ricorrente è stato arruolato nell’Esercito Italiano quale volontario in ferma prefissata di un anno a decorrere dal 5 dicembre 2018. Con provvedimento del 30 agosto 2019 è stato prosciolto dalla ferma per perdita permanente dell’idoneità psicofisica richiesta per il reclutamento e collocato in congedo assoluto. Alla base della decisione la diagnosi di pervietà del forame ovale con shunt latente di grado minimo, qualificata dall’amministrazione come cardiopatia congenita.
Il militare ha impugnato il provvedimento davanti al T.A.R. del Lazio, che ha declinato la competenza territoriale in favore del giudice della sede di servizio. Il giudizio è stato riassunto davanti al TAR Toscana, che ha respinto la domanda cautelare. Nel merito il ricorrente ha dedotto che gli accertamenti specialistici avrebbero escluso qualsiasi patologia cardiaca e che il forame ovale pervio non costituirebbe cardiopatia ostativa al servizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 957, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 66/2010, che prevede il proscioglimento per perdita dell’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie. L’art. 582 del d.P.R. n. 90/2010 annovera tra le cause di inidoneità le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; la Direttiva tecnica del 2014 vi ascrive le cardiopatie congenite e i loro esiti, ammettendo il ricorso all’analogia per le patologie non espressamente elencate.
Sul piano della qualificazione, l’inquadramento del forame ovale pervio tra le cardiopatie congenite non presenta incongruenze, trattandosi di anomalia del muscolo cardiaco riconosciuta dallo stesso ricorrente. Il Tribunale ritiene giustificata l’assimilazione al codice 47 della Tabella B, riferito agli interventi sul setto atriale e interventricolare. La correttezza della diagnosi trova conferma negli accertamenti strumentali acquisiti, compresi quelli prodotti dal ricorrente e il test da sforzo.
Il punto centrale riguarda il giudizio di inidoneità. Esso non si esaurisce nell’inquadramento tabellare, ma si fonda sulla valutazione di incompatibilità delle condizioni fisiche con l’impegno fisico richiesto dall’attività militare. L’esistenza di pareri medico-legali divergenti non basta, da sola, ad affermare l’inattendibilità tecnico-scientifica della valutazione amministrativa.
Il ricorrente avrebbe dovuto allegare gli errori di metodo, i criteri implausibili, il travisamento dei fatti o l’illogicità delle conclusioni. Egli si è invece limitato a contrapporre valutazioni parimenti opinabili, senza indicare le ragioni tecnico-scientifiche che ne giustificassero la superiore attendibilità. Dinanzi alla fisiologica opinabilità delle valutazioni tecniche, il sindacato del giudice si arresta, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. IV, n. 11219 del 2023; sez. V, n. 10494 del 2023; sez. II, n. 8523 del 2023).
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate in ragione della rilevata opinabilità del giudizio medico-legale sotteso al provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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