Revoca della maggiorazione tariffaria GSE oltre il termine ragionevole e legittimo affidamento (Cons. Stato n. 6487 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di verifica e controllo del G.S.E. in materia di incentivi fotovoltaici è un potere vincolato di decadenza, riconducibile al paradigma della ripetizione dell’indebito, azionabile anche per la mancanza originaria dei requisiti di ammissione. Tuttavia tale potere non è scevro da limiti temporali: quando il disconoscimento della maggiorazione tariffaria si fonda su una nuova lettura giuridica di fatti già integralmente noti al Gestore al momento del riconoscimento del beneficio, in difetto di fatti sopravvenuti o di accertato mendacio, la rideterminazione intervenuta a distanza di otto anni viola il principio di ragionevolezza del termine e l’affidamento del beneficiario circa la stabilità del riconoscimento. Il termine di diciotto mesi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 opera, per la fattispecie dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 come modificato dal d.l. n. 76/2020, dal 17 luglio 2020, ma non esaurisce i limiti opponibili all’esercizio del potere.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto fotovoltaico ha presentato nel 2012 domanda di ammissione alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 5 maggio 2011, chiedendo anche la maggiorazione del 10% prevista per l’utilizzo di componenti prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Il G.S.E. ha riconosciuto la tariffa comprensiva del premio e ha stipulato la relativa convenzione.
Nel 2018 il Gestore ha avviato un procedimento di verifica, con sopralluogo. Nel 2020, ritenendo la documentazione integrativa non idonea, ha disconosciuto la maggiorazione, rideterminando la tariffa al valore spettante per gli impianti “su edificio” e disponendo i conguagli. La società ha impugnato davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso per intervenuta decadenza oltre il termine di diciotto mesi. Il G.S.E. ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’impugnazione muovendo dalla qualificazione del potere esercitato. I provvedimenti del G.S.E. integrano un potere vincolato di decadenza, connotato dall’accertamento di un difetto originario della causa dell’attribuzione patrimoniale. La giurisprudenza richiamata, anche dopo l’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, riconduce tale potere al paradigma della ripetizione dell’indebito. Ciò non trasforma automaticamente l’atto in autotutela, ma impone di verificarne la sostanza.
La Corte distingue il controllo dalla rivalutazione. L’autotutela si configura solo quando il Gestore abbia compiuto uno specifico esame dei presupposti al momento dell’ammissione e li abbia successivamente riconsiderati. Nel caso concreto il disconoscimento della maggiorazione è derivato dal riesame di condizioni e documentazione già vagliate nel 2012: una nuova valutazione di una situazione già conosciuta.
Sul piano temporale, il limite di diciotto mesi introdotto nell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 opera solo dall’entrata in vigore della novella; per la fattispecie, la decorrenza va individuata dal 17 luglio 2020, data di efficacia del nuovo regime dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 come modificato dal d.l. n. 76/2020. Prima di tale data il Gestore poteva verificare i requisiti prescindendo dai limiti dell’art. 21-nonies.
Il punto decisivo è però altro. Il provvedimento si fonda su una nuova lettura giuridica di fatti già noti, senza fatti sopravvenuti né accertato mendacio, a otto anni dal riconoscimento. Tale esercizio non è riconducibile al doveroso potere di controllo e integra una violazione del principio di ragionevolezza del termine e dell’affidamento della società, predicabile in difetto di illegittime erogazioni di risorse pubbliche. Ne deriva il rigetto dell’appello, con compensazione integrale delle spese in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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