Rinnovazione della valutazione tecnica dopo l’aggiudicazione e segretezza delle offerte (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 79 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione della valutazione delle offerte tecniche disposta dalla stazione appaltante con la medesima commissione giudicatrice, dopo che le offerte economiche sono già state conosciute e valutate, viola il principio di segretezza delle offerte, posto a presidio dell’imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti. La regola della segretezza delle offerte economiche fino alla conclusione della fase di valutazione di quelle tecniche opera anche quando la rinnovazione non sia conseguenza di un previo annullamento dell’aggiudicazione, ma lo preceda. È inoltre illegittimo l’affidamento a un esperto esterno della valutazione della pertinenza delle certificazioni rispetto all’oggetto dell’appalto, trattandosi di attività connotata da discrezionalità tecnica riservata alla commissione, che deve farne proprie le risultanze con giudizio collegiale motivato. L’accertata violazione impone la riedizione della procedura di gara.
Il Fatto
La controversia riguarda il lotto 1 di una gara a procedura aperta indetta dalla centrale di committenza regionale per la fornitura di ausili per incontinenza in favore degli enti del servizio sanitario regionale, di importo a base di gara superiore a trentuno milioni di euro. Il lotto prevede due aggiudicatari, il primo per il sessanta per cento e il secondo per il quaranta per cento dell’importo contrattuale. Quattro concorrenti hanno impugnato gli esiti della selezione, articolando ricorsi principali, incidentali e plurimi motivi aggiunti.
Dopo la prima aggiudicazione, la stazione appaltante ha avviato un riesame e ha quindi annullato in autotutela il provvedimento precedente, adottando una nuova aggiudicazione. Avverso quest’ultima le concorrenti hanno proposto ulteriori motivi aggiunti, contestando i punteggi tecnici e, in via subordinata, la stessa procedura di rinnovazione delle valutazioni. I ricorsi sono stati riuniti per connessione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i secondi motivi aggiunti della ricorrente principale, volti a censurare l’esito della rinnovazione, e ne respinge l’eccezione di irricevibilità. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 12/2020, il Tribunale precisa che il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla comunicazione prevista dall’art. 76 d.lgs. n. 50/2016 o, in mancanza, dalla piena conoscenza dell’atto: la sola lettura degli esiti in seduta pubblica non anticipa il dies a quo, non essendo atto conclusivo del procedimento.
Nel merito, i motivi in via principale sulla errata attribuzione dei punteggi sono respinti. Quanto al requisito migliorativo dell’assenza di cuciture, il Collegio osserva che il disciplinare di gara, letto con l’Allegato 1, ha attribuito alla campionatura una funzione sostanziale e non meramente dimostrativa dell’offerta, sicché la commissione ha legittimamente valutato i campioni oltre alle schede tecniche. Le censure sulle certificazioni sono dichiarate inammissibili, trattandosi di valutazione di discrezionalità tecnica contestabile solo per manifesta illogicità o travisamento. Analogamente infondate risultano le doglianze sui requisiti degli ausili per bambini e sulle barriere laterali.
I motivi subordinati sono invece accolti. Il Collegio rileva la violazione del principio di segretezza delle offerte: la commissione ha rivalutato le offerte tecniche dopo che quelle economiche erano già note e valutate, giungendo a una nuova graduatoria prima dell’annullamento in autotutela della precedente aggiudicazione. L’art. 77, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, che impone la riconvocazione della medesima commissione in caso di rinnovo, non è pertinente, perché la condizione del rinnovo “a seguito di annullamento” è qui invertita nell’ordine logico e cronologico.
Il Tribunale censura altresì l’integrazione della commissione con un esperto esterno, al quale è stata demandata la valutazione della pertinenza delle certificazioni rispetto all’oggetto dell’appalto. Il supporto del terzo è legittimo solo se meramente istruttorio e non incidente sul giudizio finale. Nel caso di specie l’attività è risultata valutativa, con la commissione che ha riprodotto le conclusioni dell’esperto senza motivato giudizio collegiale, in violazione del punto 18 del disciplinare.
Ne consegue l’annullamento della nuova aggiudicazione e la riedizione della gara per il lotto 1. La domanda risarcitoria, generica e non provata, è respinta. Ricorso principale e primi motivi aggiunti, nonché ricorso incidentale e ulteriori atti di parte, sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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