Identificazione certa del destinatario del DASPO tramite indizi gravi precisi e concordanti (TAR Calabria n. 1794 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è misura amministrativa di prevenzione incentrata su una fattispecie di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico: la sua motivazione si fonda sulla logica del «più probabile che non» e non richiede la certezza «oltre ogni ragionevole dubbio» circa l’ascrivibilità della condotta al destinatario. È tuttavia necessaria una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a elevata attendibilità. Non integra tale prognosi la ripresa video in cui il soggetto sia parzialmente travisato, quando l’istruttoria non offra riscontri idonei a comprovarne la partecipazione attiva ai fatti. Il provvedimento che si fondi su simili elementi è illegittimo per eccesso di potere e va annullato.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento con cui la Questura di Cosenza gli ha imposto il divieto di accesso a tutti i luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, su tutto il territorio nazionale, per la durata di cinque anni. Secondo l’amministrazione, egli avrebbe partecipato agli scontri tra sostenitori registratisi nei pressi di un impianto sportivo in occasione di un incontro.

L’identificazione sarebbe avvenuta mediante visione in differita delle immagini di un sistema di videosorveglianza di esercizi commerciali della zona, nelle quali l’uomo è ripreso «sia parzialmente travisato che a volto scoperto»; all’esito di attività investigativa della D.I.G.O.S. egli è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di cui agli art. 414 cod. pen. e art. 6-bis legge n. 401/1989. Il ricorrente deduce eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e violazione della legge n. 401/1989. Nelle more, la richiesta di tutela cautelare è stata accolta con ordinanza non impugnata. Resiste l’amministrazione, che confuta le avverse deduzioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della misura: il d.a.spo. è incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. Da ciò deriva che la motivazione non deve attestarsi allo standard della certezza «oltre ogni ragionevole dubbio», ma può fondarsi su una logica probabilistica, analoga a quella delle misure di prevenzione antimafia.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui è sufficiente «una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità» (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 14 febbraio 2024, n. 2996). Lo standard probatorio è quindi abbassato, ma non eliminato: la prognosi di elevata attendibilità dell’ascrivibilità della condotta resta condizione necessaria per l’adozione del provvedimento.

Su questo crinale si concentra la verifica istruttoria. Il Collegio discioglie il nodo dell’identificazione del ricorrente, che l’amministrazione ha tratto dalla visione differita delle registrazioni. L’istruttoria è stata integrata con l’acquisizione di filmati e fotogrammi di interesse e di una foto a figura intera, una di profilo e una frontale dell’esponente.

All’esito di tale attività, il Tribunale rileva che non sono emersi ictu oculi adeguati riscontri idonei a comprovare la partecipazione attiva del ricorrente agli scontri. L’elemento decisivo è la qualità delle immagini: il soggetto è ripreso con volto parzialmente travisato, circostanza non utile a consentirne una compiuta individuazione. Manca, dunque, il dato certo sulla presenza del ricorrente sul luogo dei fatti.

Ne deriva il venir meno della prognosi di elevata attendibilità richiesta dalla giurisprudenza richiamata. Il ricorso è pertanto fondato, con annullamento della determinazione impugnata e assorbimento delle residue censure. Il Collegio accoglie altresì l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio e, in applicazione del criterio della soccombenza, condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, con distrazione all’erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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