Spese di lite equitative e sindacato d’appello sulla loro entità (C.G.A.R.S. n. 907 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione sulle spese di lite costituisce espressione di un potere discrezionale ed equitativo del giudice di primo grado e può essere censurata in appello solo in ipotesi eccezionali di errore sui presupposti della soccombenza o di manifesta abnormità della liquidazione. Il sindacato del giudice d’appello non si risolve in una verifica di congruità numerica, ma richiede l’accertamento di una evidente e macroscopica irragionevolezza della quantificazione. I parametri del D.M. n. 55/2014 operano come criterio di orientamento e non come vincolo assoluto, potendo il giudice adeguare il compenso all’effettiva entità dell’attività difensiva svolta. Il decoro professionale non coincide con il rigido rispetto dei valori tabellari, ma si sostanzia nella proporzionalità tra prestazione resa e compenso riconosciuto.

Il Fatto

Una docente ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Catania, con la quale era stato accertato il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il TAR ha accolto il ricorso, disponendo l’esecuzione del giudicato e condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in euro cinquecento oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La ricorrente ha appellato esclusivamente il capo relativo alla quantificazione delle spese, lamentandone l’eccessiva modestia. Deduce la violazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e all’art. 26 c.p.a., dei parametri del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, nonché del principio di proporzionalità e di decoro professionale di cui all’art. 2233 c.c. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’insegnamento consolidato del Consiglio di Stato e dello stesso C.G.A.R.S.: la statuizione sulle spese è espressione di un potere discrezionale ed equitativo, censurabile solo per errore sui presupposti della soccombenza o per manifesta abnormità. Il riferimento è alla sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, n. 1127 del 2018, secondo cui la condanna può essere rivista solo ove si riscontri una macroscopica sproporzione dell’importo o una condanna della parte totalmente vittoriosa.

Il principio è precisato dalla Cons. Stato, Sez. III, n. 3366 del 2023: il sindacato d’appello non può trasformarsi in mera verifica di congruità numerica, ma richiede l’accertamento di una evidente e macroscopica irragionevolezza della liquidazione. Il Collegio richiama inoltre la propria recente sentenza n. 780 del 2025, che ha escluso l’abnormità di una liquidazione di euro mille, ribadendo che il D.M. n. 55/2014 costituisce parametro di orientamento e non vincolo assoluto.

Nel merito, il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico dell’Amministrazione integralmente perdente. La somma liquidata, a fronte di una controversia di ottemperanza seriale e priva di complessità, non appare manifestamente sproporzionata: il giudizio, basato su un titolo giudiziale definitivo di contenuto meramente pecuniario, non ha richiesto istruttoria, non ha posto questioni di diritto nuove e si è esaurito in un’unica camera di consiglio.

Quanto al dedotto vulnus al decoro professionale, il Collegio esclude che esso coincida con il rigido rispetto dei valori tabellari: rileva la proporzionalità tra prestazione resa e compenso, valutata in relazione all’importanza, alla natura e alla difficoltà dell’affare. La liquidazione non si discosta dai valori riconosciuti per giudizi analoghi e costituisce applicazione coerente dei principi di moderazione e proporzionalità. L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese del grado per la natura economica della controversia e l’assenza di articolate difese dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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