Cessazione della materia del contendere e condanna alle spese nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3966 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione del ricorrente circa l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, intervenuta nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, ove la pretesa risulti integralmente soddisfatta. Tale esito non esclude, tuttavia, la condanna dell’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, qualora l’inadempimento non sia controverso al momento della proposizione del ricorso. La liquidazione deve avvenire tenendo conto del valore contenuto della controversia e del carattere minimo e stereotipato delle attività difensive richieste in tale materia, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente, dipendente del settore scolastico, determinate pretese economiche e di carriera. Avendo l’amministrazione tardato a dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di conformarsi al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto rilevato che, con atto depositato il 27 giugno 2026, il ricorrente aveva dichiarato che l’amministrazione aveva provveduto all’esecuzione della sentenza nelle more del giudizio. Tale circostanza ha indotto il TAR a verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, istituto che ricorre quando la pretesa fatta valere in giudizio risulta integralmente soddisfatta a seguito di un evento sopravvenuto, non rendendosi più necessaria una pronuncia nel merito.
Il TAR ha precisato che, non essendo controverso l’inadempimento dell’amministrazione al momento della presentazione del ricorso, la sopravvenuta esecuzione spontanea non poteva esonerarla dalle conseguenze economiche del giudizio. La condanna alle spese, pertanto, è stata mantenuta, fondandosi sul principio secondo cui la soccombenza virtuale si apprezza con riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione dell’azione, quando la resistenza dell’amministrazione aveva reso necessario l’intervento del giudice dell’ottemperanza.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ha liquidato i compensi in euro 500,00, oltre accessori di legge, valorizzando il valore estremamente contenuto della controversia e la circostanza che le attività difensive, in tale materia, richiedono attività minime e stereotipate. Ciò determina una riduzione rispetto ai parametri ordinari, in coerenza con il principio di proporzionalità della liquidazione giudiziale.
Il TAR ha infine disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, conformemente al disposto dell’art. 114 cod. proc. amm. sull’efficacia delle pronunce rese in sede di ottemperanza.
Nota della Redazione
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