La partecipazione a concorsi di progettazione non integra servizi di ingegneria per i requisiti dei progettisti (TAR Lazio n. 13747 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure di affidamento di appalti, la partecipazione a un concorso di progettazione – ancorché conclusasi con il conseguimento di un premio – non integra l’espletamento di un servizio di ingegneria e architettura spendibile ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali dei progettisti, laddove la lex specialis richieda, a pena di esclusione, l’effettiva esecuzione di prestazioni professionali di progettazione o direzione dei lavori. La spendibilità dell’esperienza professionale va verificata alla luce della disciplina della singola gara, non già della volontà dell’ente certificatore o di previsioni di altre procedure selettive. L’illegittima ammissione del concorrente privo del requisito comporta l’annullamento dell’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con assorbimento delle ulteriori censure.
Il Fatto
La società, seconda classificata in una procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto integrato di lavori di adeguamento sismico, impugnava l’aggiudicazione, deducendo il difetto dei requisiti tecnico-professionali dei progettisti indicati dall’aggiudicataria. In particolare, contestava la valorizzazione di esperienze consistenti nella mera partecipazione a concorsi di progettazione, indetti da un Comune e da una Regione, nonché la mancata produzione, per altra referenza, del certificato di buona esecuzione prescritto dal disciplinare.
Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava altresì il diniego di autotutela e la conseguente revoca delle sospensioni cautelative, deducendo la violazione del termine di stand still e ribadendo le censure già articolate. L’aggiudicataria e i Comuni resistevano, eccependo, tra l’altro, l’inapplicabilità del termine dilatorio per gli appalti sottosoglia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ravvisando il vizio nell’illegittima valutazione delle esperienze professionali relative ai concorsi di progettazione. Il disciplinare richiedeva, a pena di esclusione, che i progettisti avessero “eseguito” servizi di ingegneria e architettura, evocando attività professionali concretamente svolte e non mere attività ideative o concorsuali.
I certificati prodotti attestavano la sola partecipazione a procedure concorsuali e il conseguimento di un riconoscimento premiale, senza comprovare lo svolgimento di una prestazione professionale. Rilievo decisivo è stato attribuito alla natura dell’attività effettivamente svolta, la cui spendibilità non può dipendere dalla volontà dell’ente certificatore o da previsioni di altre procedure, ma soltanto dalla lex specialis della gara di volta in volta considerata.
Espunte le referenze non utilizzabili, il requisito di partecipazione risultava non integrato, con conseguente illegittimità dell’ammissione e dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economico che ne era privo.
L’accoglimento ha determinato l’assorbimento delle ulteriori censure, in conformità alla regola per cui, accolti motivi che travolgono la gara, è superfluo l’esame degli altri. L’annullamento ha comportato, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., essendo l’aggiudicatario privo di un requisito di partecipazione.
La domanda risarcitoria per equivalente è stata invece respinta per la sua formulazione meramente eventuale e la mancata dimostrazione dell’an e del quantum del pregiudizio.
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Nota della Redazione
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