Cessazione materia giudizio ottemperanza per pagamento in corso di causa (TAR Piemonte n. 268 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto adempimento dell’Amministrazione in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più attuale l’interesse del ricorrente all’esecuzione del giudicato. La regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale: se il pagamento è intervenuto solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso, le spese sono poste a carico dell’Amministrazione intimata, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Ai fini dell’ammissibilità della domanda di ottemperanza rilevano il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, della Retribuzione Professionale Docente maggiorata di interessi legali. Il giudicato si era formato dopo la notifica della sentenza al domicilio reale dell’Amministrazione e dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive in danno dell’Amministrazione.

Nel giudizio di ottemperanza il Ministero si è costituito dichiarando di aver trasmesso la sentenza per l’esecuzione, mentre il ricorrente ha replicato che la somma non risultava ancora pagata. Il Tribunale, con precedente ordinanza collegiale, ha chiesto chiarimenti alle parti. Solo successivamente il ricorrente ha dato atto dell’avvenuto accredito della somma e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’adempimento è intervenuto in corso di causa e che la somma liquidata in sentenza è stata effettivamente accreditata al ricorrente. È venuto meno, dunque, l’interesse alla pronuncia di ottemperanza e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla stessa parte ricorrente.

Quanto alle spese, il Tribunale le ha poste a carico del Ministero intimato applicando il principio della soccombenza virtuale. La documentazione prodotta dimostra che la sentenza civile era rimasta inottemperata fino alla notifica e all’iscrizione a ruolo del ricorso: il pagamento è seguito solo nel novembre 2025. In assenza di tale sopravvenienza sussistevano tutti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza.

Il Collegio ha verificato in particolare il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica della sentenza e quella del ricorso, richiesto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

La liquidazione delle spese è stata effettuata secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, essendo il ricorso preceduto da numerosi giudizi analoghi, e dell’esito della controversia. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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