Ottemperanza al giudicato e non contestazione del passaggio in giudicato (TAR Sicilia n. 2901 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, in mancanza di attestazione formale, può ritenersi provato quando l’Amministrazione, ritualmente costituita, non lo abbia specificamente contestato, in applicazione del principio di non contestazione desumibile dall’art. 115, primo comma, c.p.c., richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39 c.p.a.. Il termine dilatorio di centoventi giorni per l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione decorre dalla notifica della sentenza in forma esecutiva ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e nomina, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta, la cui attività è prestata senza compenso ove il conferimento riguardi un dirigente pubblico. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata in presenza di difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 705/2024, emessa il 12 luglio 2024 e notificata in forma esecutiva all’Amministrazione il 23 gennaio 2025. Il ricorso è stato notificato il 4 giugno 2025 e depositato il 14 giugno 2025.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma, senza articolare difese nel merito. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 2 ottobre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto la decorrenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Poiché la notifica della sentenza in forma esecutiva era avvenuta il 23 gennaio 2025, alla data di proposizione del ricorso risultavano già decorsi i centoventi giorni richiesti per l’avvio dell’azione esecutiva contro la Pubblica Amministrazione.

La questione centrale riguardava l’assenza di attestazione formale del passaggio in giudicato. Il TAR ha ritenuto che tale circostanza non fosse stata oggetto di specifica contestazione da parte dell’Amministrazione, la quale, pur costituita, non ha sollevato eccezioni. Ne discende l’applicazione del principio di non contestazione, rinvenibile nell’art. 115, primo comma, c.p.c. e operante nel processo amministrativo per effetto del rinvio dell’art. 39 c.p.a.: i fatti non specificamente contestati si ritengono provati.

Il Collegio ha comunque sottolineato che il ricorrente ha assolto all’onere probatorio ex art. 2697 c.c., dimostrando il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. L’Amministrazione non ha dedotto alcun adempimento né ha offerto giustificazioni idonee a escludere la fondatezza della pretesa.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, senza diritto a compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, richiamando sul punto T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479 e T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291.

Il TAR ha invece escluso la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., valorizzando le specifiche difficoltà dell’adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, sul richiamo di T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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