Cessazione della materia per maturato percorso accademico dopo ammissione con riserva (TAR Sicilia n. 2458 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proficua frequenza del corso di laurea e il positivo superamento degli esami, successivi all’ammissione con riserva disposta in sede cautelare, costituiscono una sopravvenienza idonea a soddisfare l’interesse sostanziale azionato e a determinare la cessazione della materia del contendere. Il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso risponde al principio di conservazione degli atti giuridici e all’interesse pubblico al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità. È meritevole di tutela l’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la durata del processo non ne renda incerto l’esito. La cessazione assume carattere atipico quando deriva non da un singolo fatto sopravvenuto, ma da una fattispecie complessa, integrata dal provvedimento cautelare e dalla meritevole frequenza dei corsi.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva l’ammissione al quarto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università intimata per l’anno accademico 2022/2023, impugnando il decreto rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria definitiva, nella parte in cui la collocava al sesto posto, nonché la scheda di valutazione e il bando nella parte in cui non definiva criteri oggettivi di valutazione della congruità tra insegnamenti sostenuti e programma del corso. Proponeva poi motivi aggiunti avverso i verbali e le griglie di valutazione emersi solo in esito all’ostensione documentale.
In sede cautelare il Tribunale disponeva l’ammissione con riserva e in soprannumero al quarto anno, provvedimento non appellato. In esecuzione dell’ordinanza l’Università immatricolava la ricorrente con riserva. Con memoria ex art. 73 c.p.a. la parte chiedeva dichiararsi il consolidamento dell’immatricolazione per essere stati nel frattempo superati gli esami del percorso accademico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la questione centrale non attiene più alla legittimità degli atti impugnati, ma all’assetto degli interessi determinatosi dopo l’esecuzione della misura cautelare. Il percorso accademico compiuto dall’interessata ha, di fatto, realizzato l’esigenza formativa che aveva giustificato il ricorso.
Richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 265/2024 e i precedenti ivi menzionati, il Tribunale sottolinea che la proficua frequenza e il superamento degli esami integrano una sopravvenienza idonea a soddisfare l’interesse sostanziale. Il medesimo indirizzo è ribadito da Cons. Stato, sez. VII, n. 11058 del 2023, n. 6855 del 2023 e n. 3499 del 2023: il superamento degli esami comprova la realizzazione dell’esigenza formativa e gli effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure in caso di reiezione delle domande.
Il Collegio valorizza il principio di conservazione degli atti giuridici, con riferimento agli attestati e alle certificazioni degli esami sostenuti, e lo raccorda all’interesse pubblico al fabbisogno di professionalità richiamato dall’art. 3, comma 1, lett. a), legge n. 264/1999. Viene inoltre richiamato il principio secondo cui è meritevole di tutela l’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l’esito, in linea con Corte cost. n. 108 del 2009.
La convergenza di tali ragioni configura una cessazione della materia del contendere in parte atipica: non un unico fatto giuridico sopravvenuto, ma una fattispecie complessa originata dal provvedimento cautelare, integrata dalla proficua frequenza e conformata dall’interesse pubblico a che l’esperienza formativa non sia posta nel nulla. Tale interesse prevale su quello opposto dall’amministrazione in sede di costituzione.
Il Tribunale dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. e compensa integralmente le spese di lite, in ragione della novità delle questioni al tempo dell’instaurazione del giudizio.
Nota della Redazione
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