Terzo condono in area vincolata: preclusione assoluta anche per vincoli relativi (TAR Sicilia n. 2459 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio di cui all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico non sono suscettibili di sanatoria anche quando il vincolo abbia carattere relativo e non comporti inedificabilità assoluta. Il parere della Soprintendenza che nega la compatibilità paesaggistica costituisce atto rigidamente vincolato: la preclusione opera in presenza di nuove superfici o volumi e prescinde da ogni valutazione sul concreto impatto e sull’affidamento del privato. Ne consegue la dequotazione del vizio di omessa comunicazione dei motivi ostativi, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il superamento del termine per il parere non integra silenzio-assenso, ma legittima l’impugnazione del silenzio-rifiuto.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile adibito a civile abitazione, presenta al Comune un’istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 per un ampliamento con aumento di superficie utile, la ricostruzione di un w.c. in diversa ubicazione e la realizzazione di un terrazzo con tettoia. Chiede poi alla Soprintendenza il parere di compatibilità paesaggistica.
La Soprintendenza esprime parere negativo e ordina la riduzione in pristino dei luoghi. Il Comune, preso atto del parere, rigetta definitivamente l’istanza di condono. Il ricorrente impugna il parere con ricorso introduttivo e il diniego comunale con motivi aggiunti, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, la formazione di un silenzio-assenso per decorso del termine e il difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione della tutela paesaggistica nel condono edilizio. L’art. 33 della legge n. 47/1985 rendeva insanabili le sole opere in contrasto con vincoli comportanti inedificabilità, mentre l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 ha reso ostativa l’anteriorità del vincolo rispetto all’esecuzione dell’opera, indipendentemente dal suo carattere assoluto o relativo. La norma regionale di recepimento, l’art. 24 della l.r. Sicilia n. 15/2004, richiama integralmente la disciplina statale.
La Corte richiama la Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la norma interpretativa regionale diretta ad ammettere il condono in presenza di vincoli relativi. Le previsioni statali sui limiti massimi del condonabile costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Nel solco della Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 836 del 2023, il Tribunale afferma che in Sicilia il terzo condono non è ammissibile neppure in presenza di vincoli relativi.
Nel caso concreto il vincolo paesaggistico sull’area eoliana risulta apposto sin dal 1966 e confermato dal D.A. 23 febbraio 2001, dunque anteriormente alle opere. Gli interventi, classificati dal tecnico di parte come riconducibili alla Tipologia 1 dell’allegato al d.l. n. 269/2003, comportano nuove superfici e nuova volumetria: non rientrano tra le opere minori sanabili e difetta, inoltre, la conformità agli strumenti urbanistici.
Il parere dell’autorità di tutela assume quindi carattere rigidamente vincolato. Per l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, la violazione del preavviso di rigetto resta irrilevante, poiché il terzo periodo della norma richiama il solo secondo periodo, applicabile ai provvedimenti discrezionali e non a quelli vincolati. Il Collegio esclude poi che il decorso del termine di centottanta giorni integri un silenzio-assenso: l’art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985 prevede l’impugnazione del silenzio-rifiuto, e l’art. 46 della l.r. Sicilia n. 17/2004 riguarda le sole autorizzazioni ad eseguire opere, non i nulla osta postumi. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese in ragione delle oscillazioni normative.
Nota della Redazione
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