Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3718 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo è competente a dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo né provi l’avvenuto pagamento non può sottrarsi all’ordine di esecuzione, gravando su di essa, per il principio dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto. In caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il commissario individuato in un dirigente della stessa amministrazione non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 256/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi euro 2.500,00, oltre accessori, con compensi distratti al difensore ex art. 93 c.p.c.

La sentenza, notificata in forma esecutiva, era divenuta definitiva per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dalla cancelleria. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né provare il pagamento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: essa rientra perciò tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, è documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente, all’indirizzo proprio, della sentenza da eseguire.

Nel merito il Collegio rileva il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo e la sua idoneità, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Opera quindi il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste pertanto l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Il Tribunale ordina al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, con esclusione delle spese processuali distratte al procuratore non costituito. Per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il direttore generale competente, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio.

Sul compenso del commissario il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La norma, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621 e T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983. Il commissario, dirigente dello stesso Ministero, non ha dunque diritto ad alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione al procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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