Cessazione della materia per sopravvenuta rettifica della graduatoria (TAR Sicilia n. 2122 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, ricorre quando la sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo determini il completo soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata, con conseguente venir meno dell’interesse alla pronuncia nel merito. Il giudice amministrativo, investito di una controversia in materia di progressioni verticali, deve verificare che il riesercizio del potere sia avvenuto in modo spontaneo e autonomo, e non in esecuzione di un ordine giudiziale. La sopravvenienza satisfattiva impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere e il regolamento delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante una valutazione prognostica sul presumibile esito del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione resistente, impugnava gli atti della procedura comparativa di progressione verticale indetta per l’anno 2022, finalizzata alla copertura di otto posti di istruttore tecnico – categoria C. Lamentava l’illegittimità del criterio regolamentare e bandistico che, a parità di punteggio e di anzianità di servizio, riconosceva preferenza al candidato di maggiore anzianità anagrafica, in contrasto con l’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Deduceva, inoltre, l’omessa valutazione di incarichi di progettazione e direzione dei lavori, la cui corretta considerazione gli avrebbe attribuito il punteggio massimo e il collocamento al terzo posto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, ha adottato la determinazione dirigenziale n. 654 del 28 febbraio 2025, riformulando la graduatoria e attribuendo al ricorrente punti 27,00, riconoscendogli il titolo preferenziale della minore anzianità anagrafica e collocandolo al secondo posto, con dichiarazione di vincitore e stipulazione del contratto individuale. Il provvedimento è stato adottato in modo spontaneo e autonomo, non in esecuzione di alcun ordine giudiziale.
Il Collegio ha applicato l’orientamento consolidato secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato. Nel caso di specie, il provvedimento ha riconosciuto sia il punteggio rivendicato con il secondo motivo, sia il criterio preferenziale richiesto con il primo, in conformità alla disciplina applicabile quale risultante anche dalla sentenza di questo Tribunale n. 1845 del 17 maggio 2024. Sussistono pertanto i presupposti di cui all’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo.
Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, valutando in via prognostica il presumibile esito del giudizio. Il riesercizio del potere ha comportato l’integrale accoglimento, in sede amministrativa, delle ragioni poste a fondamento di entrambi i motivi, consentendo una prognosi favorevole e la conseguente soccombenza virtuale dell’Amministrazione.
Il Collegio ha escluso la compensazione richiesta dalla resistente. Le dedotte difficoltà applicative conseguenti alla sentenza n. 1845 del 2024 non integrano le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., consentono di derogare al principio della soccombenza. La questione relativa all’applicabilità dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997 alle progressioni verticali era già risolta da orientamento consolidato, anche dello stesso Tribunale, mentre il secondo motivo attingeva a un vizio di manifesta contraddittorietà rispetto alla condotta tenuta nella precedente procedura.
Le spese sono quindi poste integralmente a carico dell’Amministrazione, liquidate secondo i parametri del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento ai valori minimi previsti per i giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale.
Nota della Redazione
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