Cessazione della materia e soccombenza virtuale nell’ottemperanza alla Carta del docente (TAR Lombardia n. 1263 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, non la condanna all’adempimento. Ai fini della regolazione delle spese si applica il principio di soccombenza virtuale: l’amministrazione che abbia dato esecuzione al provvedimento azionato soltanto dopo la notifica del ricorso è tenuta alla rifusione delle spese, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le amministrazioni e gli enti pubblici non trasforma l’inerzia in adempimento tempestivo, quando il pagamento intervenga solo a seguito dell’iniziativa giudiziale del creditore.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, n. 1335/2024 del 18.12.2024, passata in giudicato. Con quel provvedimento il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.
La sentenza era stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione il 16 gennaio 2025. Il Ministero era rimasto inerte oltre il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’adempimento in un termine da prefissare, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la condanna alle spese, oltre alla fissazione della somma dovuta per violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato che in data 4 dicembre 2025 Sogei S.p.A., gestore della procedura di erogazione del servizio, aveva accreditato nel “Borsellino elettronico” l’importo riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro. L’amministrazione si era costituita con atto di mero stile, senza contestare nel merito la pretesa.
La difesa della ricorrente ha dato atto del pagamento intervenuto, ma ha insistito per la condanna alle spese in forza del principio di soccombenza virtuale, dato che l’adempimento era avvenuto solo dopo l’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché in corso di causa l’amministrazione ha dato piena esecuzione alla sentenza azionata. La decisione non è quindi di condanna all’ottemperanza, ma di accertamento dell’esaurimento dell’interesse sostanziale alla pronuncia.
Sul governo delle spese il Tribunale ha applicato il principio di soccombenza virtuale, valutando la posizione delle parti alla data di introduzione del ricorso. Poiché l’esecuzione è intervenuta soltanto dopo la notifica del ricorso, l’amministrazione resistente è risultata soccombente virtuale. Le spese sono state poste a suo carico nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, insieme al rimborso del contributo unificato ove pagato.
Nota della Redazione
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