Esami di Stato e DSA (TAR Toscana n. 222 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo deve svolgersi in conformità alle previsioni del PDP adottato per lo studente con DSA certificato, ai sensi dell’art. 25 dell’O.M. n. 55 del 22 marzo 2024 e della legge n. 170/2010. La Commissione individua le modalità di svolgimento delle prove sulla base del PDP e degli elementi conoscitivi del consiglio di classe, e adatta ove necessario le griglie di valutazione. L’adattamento delle griglie costituisce scelta discrezionale, non obbligo automatico. Le valutazioni delle prove scritte e orali sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sfuggono al sindacato di legittimità, salvo eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il giudice non può sostituirsi alla Commissione con valutazioni di merito.

Il Fatto

La ricorrente, studentessa con diagnosi di dislessia, discalculia, disortografia e disturbo dell’attenzione, per la quale l’istituto aveva redatto un Piano Didattico Personalizzato con misure dispensative e compensative, impugna gli atti della Commissione d’esame del Liceo Classico Europeo di Firenze relativi alla sessione 2023/2024, contestando il voto finale e le modalità di svolgimento delle prove.

Deduce la violazione dell’O.M. n. 55 del 22 marzo 2024 e della legge n. 170/2010, l’eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. Lamenta in particolare la mancata comunicazione preventiva del tempo aggiuntivo, l’assenza della sintesi vocale nella seconda prova, la mancata adattabilità delle griglie al PDP, l’uso negato del computer all’orale e l’imposizione del voto da parte della Presidente. Chiede l’annullamento degli atti e la rivalutazione delle prove.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 25 dell’O.M. n. 55/2024: l’esame deve svolgersi in linea con il PDP e la Commissione individua le modalità delle prove sulla base di esso. Nel verbale la Commissione aveva previsto uso del pc per la stesura, dizionario digitale, tempi aggiuntivi e mappe. Tale assetto corrisponde al PDP, che alla voce sulle modalità di verifica contempla solo la lettura delle consegne da parte dell’insegnante e non la sintesi vocale.

Quanto alla prima prova, la ricorrente ha usufruito di mappe e computer e ha consegnato prima del termine; il tempo aggiuntivo è stato concesso. Il PDP prevede “tempi più lunghi” e non un aumento del 30%, e la misura era nota alla studentessa per il suo uso in corso d’anno. Sulla seconda prova, la doppia lettura del testo ha reso non necessaria la sintesi vocale, mai richiesta. Il vizio procedurale avrebbe potuto rilevare solo con una domanda di rinnovazione della prova, mentre la ricorrente ha chiesto la mera rivalutazione del compito già svolto.

All’orale, le risultanze documentali smentiscono le censure: la candidata ha usato tutte le mappe, i banchi aggiuntivi e i quadernoni; il PDP non prevede il computer per le interrogazioni, non emergendo difficoltà nell’esposizione orale. Il ritardo nel reperimento di due raccoglitori e il turbamento sono evenienze fisiologiche non imputabili alla Commissione. Sull’immagine di Dorian Gray, l’argomento era stato trattato in classe ed era funzionale a stimolare il ragionamento.

Quanto al voto finale, esso deriva dalla somma aritmetica del credito scolastico con i punteggi delle prove; il verbale, assistito da fede privilegiata, non registra posizioni contrarie. Le griglie DSA appositamente predisposte sono state ritenute idonsee; l’adattamento al PDP è scelta discrezionale, non obbligo. La lamentata ingiustizia del punteggio attiene alla discrezionalità tecnica e non è sindacabile, non essendo emersi profili di arbitrarietà.

Il Collegio reputa infine irrilevanti le prove testimoniali, non essendo accertabile il preteso clima di tensione e risultando rispettato il PDP. Il ricorso è integralmente respinto, con spese compensate per la peculiarità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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