Commercializzazione di cannabis sotto soglia THC integra reato art 73 (Cass. pen. Sez. 7 n. 17184 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. L’esclusione della responsabilità penale prevista per l’agricoltore dalla legge n. 242/2016 non opera per il soggetto che si colloca al di fuori del circuito della lecita coltivazione. La sentenza che, sulla base di oggettive emergenze istruttorie, escluda l’attendibilità della documentazione di un dedotto acquisto online e individui indici di destinazione allo spaccio della sostanza detenuta non è censurabile in cassazione per illogicità manifesta.
Il Fatto
Con sentenza del 14 marzo 2025 la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, che aveva giudicato l’imputato colpevole del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, contestando con un unico motivo l’affermazione di responsabilità. Premessa la ricostruzione in fatto della vicenda, con particolare riguardo all’acquisto online della sostanza, il ricorrente richiamava la sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 2019, sostenendo che, in materia di prodotti ottenuti dalla coltivazione della cannabis sativa L., ciò che rileva non sarebbe il superamento della dose media giornaliera, ma la concreta efficacia drogante della sostanza ceduta. Nessun accertamento in concreto sarebbe stato compiuto nel caso di specie. Sotto altro profilo, si contestava l’inversione dell’onere della prova che la sentenza avrebbe richiesto, precisandosi che l’imputato avrebbe dato piena prova che la sostanza pubblicizzata sarebbe proprio quella detenuta.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata, pronunciandosi sulle questioni riproposte, contiene una motivazione solida e adeguata, priva di illogicità manifesta.
La Corte di appello aveva evidenziato che nessun elemento consentiva di abbinare con certezza la sostanza sequestrata alla documentazione prodotta a sostegno del dedotto acquisto online: lo stupefacente non si trovava nelle confezioni originali, ma in numerose buste termosaldate, e il principio attivo era risultato superiore a quello indicato sull’etichetta. Inoltre, la sentenza aveva ricostruito la ratio della legge 2 dicembre 2016, n. 242, con specifico riguardo ai casi di esclusione da responsabilità penale dell’agricoltore di cui all’art. 4, comma 5, evidenziandone l’estraneità alla vicenda in esame.
Ha trovato piena operatività l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, secondo cui la commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L. integra il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 anche di fronte a un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dalla legge n. 242/2016, salvo che i derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa. La Corte territoriale ha riportato la percentuale di THC individuata sulla sostanza in sequestro, compresa tra lo 0,32% e lo 0,51%, evidenziando che la stessa non consentiva di concludere per un’effettiva assenza di capacità drogante.
Nel ribadire l’estraneità del ricorrente al circuito della lecita coltivazione, la sentenza ha individuato numerosi indici di destinazione allo spaccio, con argomento fondato su oggettive e non contestate emergenze istruttorie, tra cui il comportamento reticente tenuto dall’imputato. La conseguenza è stata la dichiarazione di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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