Cessione in blocco, prova della titolarità e limiti della domanda davanti all’ABF (ABF Collegio di Milano n. 4588 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione in blocco dei crediti bancari, la titolarità del credito in capo al cessionario è provata dalla produzione dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che indichi per categorie i rapporti ceduti, senza necessità di enumerazione specifica, quando i rapporti siano individuabili senza incertezze. Davanti all’ABF la domanda deve essere supportata da allegazioni e prove documentali: è inammissibile la richiesta volta a ottenere la verifica o la rielaborazione dei conteggi, che riversa sull’Arbitro un’attività consulenziale estranea alla sua funzione. È parimenti inammissibile, per difetto di competenza temporale, la contestazione del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione, anche quando riguardi il rapporto in corso. Il ricorso è infine inammissibile quando la controversia sia già sottoposta all’autorità giudiziaria.
Il Fatto
La parte ricorrente è titolare di un mutuo ipotecario fondiario stipulato nel 2007 con un precedente istituto e poi ceduto all’intermediario convenuto. Dopo aver corrisposto 35 rate, lamenta irregolarità nella determinazione del debito residuo e nella procedura di pignoramento dello stipendio, denunciando anatocismo, usura sopravvenuta e applicazione di tassi e commissioni oltre soglia. Eccepisce inoltre la carenza di legittimazione attiva del creditore per la mancata corretta comunicazione della cessione e chiede la consegna della documentazione contabile e contrattuale. L’immobile posto a garanzia è stato venduto all’asta nel 2021.
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per litispendenza, data la pendenza di procedure esecutive, e la natura esplorativa delle domande di accertamento del debito. Nega ogni violazione in materia di anatocismo, usura e trasparenza e sostiene la sufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai fini della prova della titolarità. In sede di replica la parte ricorrente chiede una consulenza tecnica d’ufficio per il ricalcolo del debito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di ricalcolo tramite consulenza, qualificandola come domanda nuova non presente nel ricorso. Le Disposizioni ABF precludono l’ampliamento della domanda iniziale, ammettendo solo la puntualizzazione delle istanze già formulate: è quindi vietata la mutatio libelli.
Sul tema della legittimazione attiva, l’intermediario produce gli estratti di Gazzetta Ufficiale del 2017 e del 2021, dai quali emerge la catena di cessioni fino al convenuto. Il Collegio richiama Cass. civile n. 25547/2025, secondo cui è sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza enumerazione specifica, quando i rapporti siano individuabili senza incertezze. In linea con tale orientamento, e con la richiamata decisione del Collegio di Roma n. 4165/2025, l’eccezione della parte ricorrente non è accolta.
Quanto alla domanda di accertamento del debito residuo, il Collegio rileva che la parte ricorrente si è limitata ad allegare un riepilogo dei dati del mutuo, senza i necessari elementi probatori. La domanda tende così a riversare sull’ABF un’attività consulenziale estranea alla sua natura e sostitutiva dell’onere di specifica allegazione e prova. Ne consegue l’inammissibilità della domanda, richiamando sul punto la decisione del Collegio di Milano n. 12679/2022 e le ulteriori pronunce citate.
L’inammissibilità è ravvisata anche sotto il profilo della competenza temporale: contestando il superamento del TEG, la parte ricorrente lamenta un vizio genetico del contratto stipulato nel 2007, dunque prima del limite di cognizione del sesto anno. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11407/2024, secondo cui è inammissibile l’accertamento anche incidentale del vizio genetico di un contratto anteriore a tale limite. Le medesime considerazioni valgono per le visure CRIF del 2010-2011.
Da ultimo, il Collegio rileva la litispendenza con le procedure esecutive presso terzi pendenti davanti all’autorità giudiziaria: le Disposizioni ABF escludono i ricorsi inerenti a controversie già sottoposte al giudice. Ritenuti assorbenti tali profili, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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